Se il padre non e’ in grado di esercitare l’esercizio delle prerogative genitoriali nell’interesse dei figli, l’affido esclusivo va attribuito alla madre

Il Tribunale di Treviso, con decreto emesso in data 29 settembre 2020, nell’ambito di un procedimento promosso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, disponeva il loro affidamento esclusivo alla madre-ricorrente, recependo le conclusioni della CTU espletata ed evidenziando che i motivi posti da costei a fondamento della propria domanda di affido esclusivo - “vale a dire “l’impossibilità” per il [padre] “ad oggi di essere un fair partner a causa di una fragilizzazione delle seguenti aree: relazione co-genitoriale; riconoscimento del ruolo dell’altro genitore; anteposizione dei propri bisogni a quelli delle minori; mancata valorizzazione della continuità delle relazioni parentali” - hanno trovato adeguato riscontro nel corso delle operazioni peritali ed emergono, in maniera altrettanto palese, alla luce della condotta complessivamente tenuta dal padre per l’intero procedimento”.
In particolare, il Tribunale di Treviso ha considerato il fatto che, in corso di causa, il padre “si è opposto – per ben due volte – alla volontà della [madre] di mantenere l’iscrizione della figlie al Collegio [….] di […] per dare continuità alle scelte scolastiche assunte durante la convivenza more uxorio”.
In particolare il Tribunale ha osservato che “pur trattandosi di una facoltà legittima del genitore, il Collegio ritiene che (almeno) il secondo diniego (relativo all’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021) sia stato dettato da dinamiche meramente oppositive e fini a sé stesse, non essendo mutate, nelle more, le circostanze valorizzate dal Tribunale per concedere la prima autorizzazione (tra cui la continuità del ciclo scolastico) ed avendo il padre – di fatto – accettato tale ultima decisione, a fronte della disponibilità della madre ad accollarsi, per intero, il costo delle rette scolastiche”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Treviso ha statuito  che “non potendosi formulare – allo stato – una prognosi positiva sulla capacità di orientare l’esercizio delle prerogative genitoriali congiunte all’interesse esclusivo e primario delle minori (e di anteporre questo al proprio personale tornaconto), ritiene il Collegio doversi attribuire alla madre la facoltà di assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ai sensi dell’art. 337 quater/3 c.c.”.
Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, disposto

l’affidamento delle figlie alla madre, stabilendo che quest’ultima possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ha regolamentato il diritto di visita del padre ed ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere in favore della madre un assegno di mantenimento per le figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso.

Inoltre, poiché il padre non aveva correttamente adempiuto, nelle more del giudizio,  alla propria obbligazione di mantenimento delle figlie, il Tribunale di Treviso “pur escludendo – nella fattispecie – i presupposti per disporre la sanzione di cui all’art. 709 ter c.p.c. (per la natura meramente economica dell’inadempimento; per la sua non particolare gravità, allo stato; per l’esistenza di strumenti tipici previsti dall’ordinamento a tutela del genitore creditore)” ha ritenuto, in ogni caso, “di doversi ammonire [il padre] sulle possibili implicazioni sanzionatorie in caso di futuro, reiterato ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della prole (anche limitatamente al pagamento delle spese straordinarie)”.

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