L’ex moglie disoccupata ha diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18681 del 09 settembre 2020, è tornata ad occuparsi del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile, dei presupposti per la concessione e della sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, richiamandosi all’interpretazione accolta dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018.
IL CASO – Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal marito, il Tribunale di primo grado aveva stabilito che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, fosse assegnata a questi perché continuasse ad abitarvi col figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, aveva altresì respinto la richiesta della moglie di riconoscimento di un assegno divorzile, a proprio favore, di € 700,00 mensili.
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza, aveva riconosciuto invece un assegno divorzile a favore dell’ex moglie di € 250,00, considerato che costei non svolgeva una stabile attività lavorativa e ben difficilmente avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoro, in considerazione della sua età (all’epoca cinquantaduenne), mentre l’ex marito risultava essere un lavoratore dipendente con reddito annuo netto di € 20.853,00, per di più assegnatario della casa familiare, seppure sostenendo l’onere del pagamento del mutuo e del mantenimento del figlio con lui convivente.
L’ex marito proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, per la riforma della sentenza d’appello e quindi per la revoca del riconoscimento all’assegno divorzile.
Il ricorrente lamentava che la Corte d’appello non avesse verificato compiutamente la mancanza di indipendenza economica della richiedente ovvero l’impossibilità di ottenerla per ragioni oggettive, poiché l’ex coniuge, invece, a suo dire, svolgeva attività lavorativa nel settore delle pulizie e assistenza agli anziani ed era sicuramente in grado di procurarsi un lavoro. Lamentava poi che quest’ultima non aveva dimostrato l’assenza di indipendenza economica ovvero l’impossibilità di essere autosufficiente.
LA DECISIONE – La Suprema Corte, ha ricordato la recente sentenza n. 18287/2018 ed i principi in essa espressi, in base alla quale: “1) il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto; 2) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
In conclusione, alla luce dell’orientamento espresso dalla richiamata sentenza, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente motivato la sua decisione, stabilendo che,

l’assenza di un reddito da lavoro della richiedente, la sua non più giovane età, la difficile situazione del mercato del lavoro ed il fatto che la stessa risultasse comproprietaria unicamente dell’immobile adibito a casa coniugale, assegnato all’ex marito, fossero elementi idonei al riconoscimento dell’assegno divorzile in ragione della sua natura e funzione assistenziale

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