Revoca dell’assegnazione della casa familiare: quando la convivenza del figlio diventa mera ospitalità

Con ordinanza n. 11844/2019, la Corte di Cassazione, uniformandosi ad un precedente orientamento (Cass. n. 11218/2013), ha ribadito il principio per cui il carattere saltuario dell’utilizzazione, da parte della prole, della casa familiare esclude che questa continui a rappresentare l’habitat domestico e quindi il centro delle relazioni e degli affetti familiari.

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori è infatti condizionata dalla convivenza stabile dei figli con il genitore, con eventuali e sporadici allontanamenti per breve periodi, con la conseguenza che il genitore perde il diritto all’assegnazione della casa familiare anche nel caso di saltuari ritorni a casa del figlio per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura un rapporto di mera ospitalità.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato il reclamo proposto dalla madre contro il provvedimento del Tribunale di Venezia con il quale era stato ridotto l’importo del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre e revocata l’assegnazione della casa familiare in suo favore, in conseguenza del trasferimento della figlia all’estero.

Nel ricorso la madre lamentava l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito dei documenti anagrafici comprovanti il carattere temporaneo dell’allontanamento della figlia dalla residenza abituale, nonché la contraddittorietà della decisione che, nonostante l’allontanamento della figlia, aveva riconosciuto i suoi frequenti rientri nell’abitazione stessa.

La Corte, con l’ordinanza n.11844/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma riguardo all’utilizzazione saltuaria della casa familiare da parte della figlia, ha precisato che

“la circostanza per cui la figlia maggiorenne si rechi con una certa frequenza presso la casa materna, non esclude la conclusione fattuale resa dal decreto impugnato, secondo cui essa abbia trasferito il centro delle proprie attività e dei propri interessi all’estero”.

La Corte, richiamando la giurisprudenza formatasi in merito al presupposto dell’assegnazione della casa familiare, ha chiarito che ”la nozione di convivenza  rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare, comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile”.

I giudici della Cassazione affermano quindi la necessità che il giudice di merito, per valutare la sussistenza della convivenza del figlio presso il genitore, faccia riferimento allo stabile collegamento con l’abitazione, alla regolarità del ritorno e al tempo prevalente trascorso in tale immobile.

Alla rilevanza dell’estensione temporale della presenza del figlio nell’abitazione del genitore assegnatario fa riferimento una precedente sentenza (Cass. n.4555/2012), richiamata dall’ordinanza, per cui il collegamento stabile con l’abitazione del genitore deve “necessariamente coniugarsi con il criterio della prevalenza temporale in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) dell’effettiva presenza del figlio nel luogo di coabitazione con il genitore o, in ogni caso, con il criterio della frequenza con cadenza regolare del ritorno in rapporto a quella stessa unità di tempo assunta per il criterio della prevalenza temporale.”      

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli