Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, convivenza ultratriennale e natura della relativa eccezione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7925 del 20.04.2020, ha confermato l’ormai consolidato orientamento secondo il quale la pluriennale convivenza dei coniugi non osta al riconoscimento da parte dei giudici italiani della sentenza ecclesiastica che ha annullato il matrimonio concordatario, qualora la moglie non abbia sollevato l’eccezione relativa alla convivenza.

IL CASO. La Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale umbro che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per incapacità del marito di prestare il consenso al momento delle nozze (cd. capacità consensiva), sentenza cui aveva fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 

Nel giudizio la moglie era rimasta contumace.

La Corte d’appello aveva accolto la domanda dopo aver accertato il passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica, la corretta instaurazione del contraddittorio, la non contrarietà a norme di ordine pubblico e soprattutto che la incapacità consensiva del marito era agevolmente conoscibile dalla moglie, considerata la grave patologia da cui era affetto.

Avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione presentava ricorso fondato su tre motivi, chiedeva inoltre, previa trasmissione al Primo Presidente, che la causa fosse rimessa alle Sezioni Unite per contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni in ordine alla definizione della categoria delle eccezioni in senso stretto e alla loro compatibilità con la nozione di ordine pubblico.

LA DECISIONE. La Suprema Corte non accoglieva la domanda di rimessione alle Sezioni Unite e rigettava i motivi di ricorso, ritenendo di doversi conformare al precedente orientamento restrittivo in merito alla “non rilevabilità di ufficio” del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, costituito dalla convivenza triennale dei coniugi.

La Corte con riferimento alle precedenti sentenze delle Sezioni Unite, osservava che "l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientra appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata; e ciò argomentando sia dalla “complessità fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda e dalla connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio dei diritti, con l’adempimento dei doveri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascun coniuge”.

La Corte, non ha quindi accolto l’invito del Procuratore Generale ad interrogarsi “sulla giustizia dell’indirizzo che vuole che uno stato laico si conformi alla decisione del giudice canonico, ancorchè esso sacrifichi status, diritti e aspettative della parte spesso svantaggiata nel rapporto e cozzi, tra l’altro, con il sentire comune che stigmatizzi questo genere di scorciatoie per annullare obblighi di solidarietà coniugale”.

La Corte inoltre, sul piano normativo, si riporta alla “espressa previsione della necessità dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi dell’art.3 della L. 898/1970”.

In conclusione, la Corte di Cassazione non configura la convivenza coniugale pluriennale come oggetto dell’eccezione in senso lato, doverosamente rilevabile d’ufficio dal Giudice, bensì quale eccezione in stretto, che la parte interessata è onerata di sollevare.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli