La comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote e perdura fino al momento del suo scioglimento

Con la sentenza n. 33546 del 28.12.2018 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale la comunione legale tra i coniugi ha natura di comunione senza quote, che, in presenza delle condizioni di scioglimento, diventa comunione legale ordinaria: i beni ed i diritti che ne fanno parte possono quindi essere oggetto di divisione ai sensi dell’art. 194 c.c.

IL CASO – La Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda della signora Tizia, titolare insieme al marito di un diritto di usufrutto sull’immobile per il 25% ciascuno, appartenente in piena proprietà al 50% al genero e al 50% in nuda proprietà alla figlia Caia.
Caia, infatti, aveva deciso di alienare la sua quota del bene (la piena proprietà al 25%) ad una Società; la madre, nel procedimento, aveva invece assunto che il diritto di usufrutto di cui era titolare col marito – morto qualche anno prima del giudizio – era entrato a far parte della comunione legale e che, alla morte del coniuge, si era accresciuto in suo favore. Per questo motivo, secondo la prospettazione di Tizia, Caia aveva disposto del bene senza averne la facoltà.
Tizia chiedeva quindi che il Tribunale riconoscesse l’esistenza del diritto di usufrutto al 50% per entrambi i coniugi, e non al 25% ciascuno; in via subordinata, che dichiarasse l’accrescimento della sua quota a seguito della morte del marito; in ulteriore subordine, che fosse dichiarata l’usucapione del diritto di usufrutto. Di conseguenza Tizia insisteva per l’annullamento del contratto di compravendita stipulato dalla figlia Caia con la Società Alfa.
Tizia ricorreva per la cassazione della decisione di rigetto delle sue domande, ritenendo che la Corte avesse errato nell’escludere la natura congiuntiva dell’usufrutto costituito in favore suo e del marito, e che invece, nella disciplina della comunione legale dei coniugi, il diritto di usufrutto dovesse necessariamente essere ricompreso nella comunione “senza quote” e quindi congiuntivo.

LA DECISIONE – La Suprema Corte, rigettando l’unico motivo di ricorso, ha ricordato che l’interpretazione del contratto non può essere oggetto di giudizio di legittimità (tale potendo essere solo la corretta applicazione delle disposizioni in tema di interpretazione) ed ha confermato, in punto comunione legale, l’ormai consolidato orientamento per il quale

“se l'atto di acquisto dell'usufrutto è stipulato da entrambi i coniugi, il diritto ricade nella comunione legale e rimane intero e senza quote fino allo scioglimento della stessa. A tale data il diritto cadrà nella comunione ordinaria tra i coniugi, che ne divengono titolari pro quota fino alla naturale estinzione della comunione. Se tuttavia la comunione legale si scioglie a causa della morte di uno dei coniugi la quota di usufrutto che spetta a quest'ultimo si estingue, a meno che il titolo che ha costituito l’usufrutto non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo”.

 

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