L’iscrizione al SSN del cittadino straniero richiedente asilo è un diritto soggettivo

Una cittadina nigeriana titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale (asilo), avendo necessità di assistenza sanitaria, aveva inoltrato al Distretto Sanitario del Comune di Afragola (Asl Napoli 2 Nord) la richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, negata per assenza di documentazione comprovante la residenza nel territorio dell’Asl di competenza.

Rivoltasi al Comune di Afragola le veniva tuttavia negata l’iscrizione anagrafica in virtù di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 142/2015, come modificato dal d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), per il quale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica, pur conservando il valore di documento di riconoscimento dello straniero.

La cittadina nigeriana reiterava, quindi, la richiesta di iscrizione al SSN, che l’Asl rifiutava nuovamente rinviandola al servizio ambulatoriale per l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale.

A fronte dell’ulteriore diniego, la richiedente asilo adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la natura discriminatoria (ex art. 44 d.lgs. n. 268/1998) della sua esclusione dall’iscrizione ordinaria al SSN (con possibilità di scelta del medico di base), in quanto titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, anche se priva di iscrizione anagrafica.

Secondo l’art. 44 t.u. stranieri "il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, rende possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.

Discriminazione che, per l’attrice, era consistita nella violazione dell’art. 34 del t.u. stranieri che prevede espressamente

“l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale,

parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale rivolto a A) ..... B)

gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno

per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera d-bis),

per richiesta di asilo”.

Si costituiva in giudizio l’Asl di Napoli chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il giudice partenopeo ha accolto il ricorso, facendo proprie le argomentazioni attoree.

La disposizione citata, invero, prevede espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione ordinaria al SSN degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Anzi, lo stesso articolo 44, al comma 7, specifica che tale iscrizione deve avvenire nel comune in cui il richiedente dimora, da individuarsi secondo criteri di natura sostanziale (cfr. regolamento di attuazione - d.p.r. n. 394/1999, art. 42: “in mancanza di iscrizione anagrafica per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell’art. 6 commi 7 e 8 del TU. L’iscrizione alla Ulss è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno”).

Chiaro quindi per il giudice che è la stessa legge ad escludere la rilevanza della residenza anagrafica ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo. L’individuazione del distretto sanitario competente avviene poi sulla base della “dimora effettiva”, desumibile dal permesso di soggiorno, o nelle dichiarazioni rese alla Questura al momento della presentazione della domanda o dall’indirizzo del centro di accoglienza che ospita il richiedente.

I soggetti cui è stato rilasciato uno dei permessi di soggiorno specificati nelle norme in commento beneficiano quindi di una forma di tutela diretta, come specifica anche la circolare ministeriale 24 marzo 2000 n. 5: “l’iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un’altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto di assistenza sanitaria, proprio perché il diritto sorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno)”.

Nello stesso senso, afferma il giudice, è la normativa comunitaria che impone di garantire ai richiedenti asilo una qualità di vita adeguata per la salute e il loro sostentamento (direttiva n. 9/2003).

Per i richiedenti asilo, quindi, il permesso di soggiorno è il titolo che comprova l’esistenza di una condizione giuridica soggettiva cui la legge connette direttamente l’erogazione dell’assistenza sanitaria anche in assenza di iscrizione anagrafica: il possesso del titolo garantisce di per sé sempre l’accesso ai servizi essenziali.

Non dirimente”, quindi, per il giudice la recente modifica avvenuta ad opera del d.l. n. 113/18 convertito in legge n. 132/18, che non consente al richiedente asilo l’iscrizione anagrafica nel Comune.

Accolta la domanda, il giudice ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere iscritta al SSN e alla scelta del medico di base.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli