L’avvocato, padre adottivo, ha diritto di fruire dell’indennità genitoriale obbligatoria in luogo della madre

IL CASO. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 213/2013, accoglieva l’impugnazione proposta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense da un avvocato che aveva adottato due bambini e la cui domanda di condanna della Cassa al pagamento dell’indennità di maternità in sostituzione della madre era stata rigettata in primo grado. Il Giudice del gravame aveva invece accolto la domanda del padre adottivo basando la propria decisione sulla sentenza n. 385/2005, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 70 e 72 del d. lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedevano che, in caso di adozione, al padre libero professionista spettasse, in alternativa alla madre, il diritto di percepire l’indennità di maternità.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione la Cassa Forense sulla base di due motivi.

Col primo veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001, ritenendosi priva di immediata efficacia precettiva la sentenza di illegittimità costituzionale n. 385/2005 e, dunque, necessario l’intervento integrativo del legislatore.

Col secondo veniva dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme con riguardo all’ammontare dell’indennità liquidata all’avvocato, pari ai 5/12 dell’80% del reddito percepito nell’anno precedente, ma raddoppiato, poiché i figli adottivi erano due.  

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14676 depositata il 29 maggio 2019, ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo, rinviando alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per la rideterminazione dell’importo dovuto all’avvocato a titolo di indennità di paternità.

La Suprema Corte si è anzitutto soffermata sulla verifica della legittimità dell’applicazione, al caso preso in esame, della norma risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, ripercorrendone i principali passaggi logici.

Secondo la pronuncia n. 385/2005 della Corte Costituzionale, che la Suprema Corte espressamente qualifica come “additiva di principio”, il fatto che il d. lgs. n. 151 riconosca il diritto all’indennità genitoriale al padre adottivo o affidatario solo se lavoratore dipendente e non se libero professionista, costituisce una discriminazione che “rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomie dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore”.

Per tali motivi, e al fine di garantire una completa assistenza del bambino nella fase del suo inserimento nel nuovo nucleo familiare, e dunque nel preminente interesse del minore,

deve ammettersi che anche il padre, in alternativa alla madre, possa usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 d.lgs. 151: “l’affermazione del diritto del padre adottivo libero professionista, in alternativa alla madre, a fruire dell’indennità di maternità ha natura imperativa e deve essere applicata con l’efficacia stabilita dall’art. 136 Cost.”.

Quanto invece al secondo motivo, concernente la quantificazione dell’indennità nell’ipotesi di parto gemellare o di adozione di gemelli, secondo la Cassazione la tutela economica apprestata dalle disposizioni normative in materia di congedo di maternità/paternità non si presta ad essere moltiplicata in relazione al numero dei figli. Si tratta di un elemento che potrà vieppiù assumere rilievo ai fini della concessione di altre misure di sostegno alla famiglia.

Anche per i liberi professionisti, per i quali l’indennità di cui all’art. 70 è corrisposta indipendentemente dall’effettiva astensione, viene pertanto affermato che 

“se la finalità dell’indennità è quella di compensare la eventuale flessione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio, è chiaro che non può certo giustificarsi un importo moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati giacché non può certo immaginarsi che se non vi fosse stato il parto o l’adozione il medesimo professionista avrebbe realizzato redditi moltiplicati a seconda del numero dei figli”.

In base a tali principi l’importo dovuto all’avvocato a titolo di indennità di paternità relativa all’adozione dei due minori dovrà essere determinato dalla Corte d’appello nella misura dell’80% dei 5/12 del reddito percepito, senza alcuna moltiplicazione in base ai figli adottati.

 

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