Pendente un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il Tribunale Ordinario adito ex art. 250 c.c. co.4 c.c. non è competente a pronunciarsi sulla sospensione

IL CASO. Un cittadino straniero, che aveva già presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di ricongiungimento familiare, dopo aver appreso della sospensione della madre delle proprie figlie dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni dell’Umbria, proponeva ricorso avanti il Tribunale di Perugia ai sensi dell’art. 250, co.4 c.c. per ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante dell’altro genitore. Il deposito del ricorso per il riconoscimento delle figlie nate fuori dal matrimonio avveniva in data 15.12.2017, ben prima della dichiarazione di adottabilità che sarebbe stata pronunciata solo successivamente, in data 24.7.2018.

A quel punto, da un lato il Tribunale per i minorenni, con ordinanza del 4.6.2019, dichiarava inammissibile l’istanza del padre nella quale veniva chiesto di adottare ogni decisione solo previa acquisizione del fascicolo del giudizio di riconoscimento, dall’altro il Tribunale di Perugia sospendeva il giudizio sulla dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi dell’art. 11 ultimo comma della l. n. 183/1984. 

Avverso la pronuncia di sospensione adottata dal Tribunale di Perugia, il padre proponeva regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avanti la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con ordinanza n. 11208 depositata in data 11.6.2020, ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e disponendo il rinvio al Tribunale di Perugia per la prosecuzione del procedimento. La Corte di Cassazione muove anzitutto dall’analisi dell’ultimo comma dell’art. 11 della l. 183/1984, il quale prevede:
a) l’inefficacia del riconoscimento ex art. 250 c.c. una volta che sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo;
b) la sospensione ope legis del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (l. n.183 del 1984, art.8) e la sua estinzione ove lo stesso segua alla pronuncia di adozione divenuta definitiva”.

Nel caso preso in esame, astrattamente rientrante nell’ipotesi sub. b), il rapporto tra i giudizi per la dichiarazione di adottabilità e quello per il riconoscimento della paternità, avrebbe dovuto essere tuttavia disciplinato dal comma 2 del medesimo art.11, in quanto il giudizio ex art. 250 co.4 c.c. era stato proposto prima della dichiarazione di adottabilità. 

Precisa, infatti, la Suprema Corte che

“il Tribunale per i Minorenni è competente a decidere sull’istanza di sospensione del giudizio sulla dichiarazione di adottabilità, a fronte della richiesta da parte del genitore biologico di un termine per la proposizione del giudizio di riconoscimento della paternità o maternità naturale (in termini, vd.: Cass. n. 2802 del 07/02/2014) e ciò, vieppiù, quando si deduca dal genitore naturale che un giudizio all’indicato fine sia già stato proposto”. Non è invece competente a pronunciarsi sulla sospensione il Tribunale ordinario che venga investito della cognizione della domanda proposta ai sensi dell’art. 250 co.4 c.c., volto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore.

Pertanto, il Tribunale di Perugia non avrebbe potuto adottare l’ordinanza di sospensione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 11 l. 183/1984, che disciplina specificamente i rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità e quello sulla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e non quello del procedimento ex art. 250 co. 4 c.c. .

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