Il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge extracomunitario del cittadino italiano all’esame della Cassazione Civile

Una cittadina di un Paese extra UE, coniugata con cittadino Italiano, si rivolgeva nell’anno 2014 alla Questura di Foggia, chiedendo il rilascio della Carta di Soggiorno (titolo permanente) in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno quinquennale, inizialmente rilasciatole quale coniuge di cittadino italiano ai sensi dell’art. 2 comma primo lett. b) del d lgs 30/2007.

Il Questore rigettava la richiesta di rinnovo, per assenza della convivenza coniugale (verificata nell’ambito di plurimi accertamenti effettuati presso il nucleo familiare).

L’istante impugnava il provvedimento di rigetto ex art. 702 c.p.c., ma la domanda non veniva accolta né in primo, né in secondo grado. Proponeva quindi ricorso per Cassazione, nel quale si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 10925/2019, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza di secondo grado e, decidendo nel merito, dichiarato la nullità del provvedimento di rigetto del Questore.

Due le argomentazioni addotte dalla Corte, una di rito e una di merito.

Quanto agli aspetti procedurali, la Corte evidenzia che il ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno ha sostanzialmente natura impugnatoria. Ne consegue che l’oggetto dell’accertamento giudiziale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo e ai motivi di doglianza dello straniero, senza che in sede giurisdizionale la decisione amministrativa possa essere etero integrata.

Il Giudice, quindi, non può confermare il provvedimento di rigetto per motivi diversi da quelli ivi dedotti: in caso contrario la sentenza è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Nullità in cui, per la decisione in commento, era appunto incorsa la Corte d’appello quando aveva confermato il provvedimento amministrativo di rigetto, sostenendo il carattere fittizio del matrimonio (mentre la Questura aveva unicamente contestato, previo accertamento di fatto, la mancanza di convivenza).

Nel merito, il giudice di legittimità evidenzia che al coniuge di cittadino italiano non si applica il TU Stranieri (d.lgs 286/1998), ma il d.lgs. n. 30/2007, normativa di rilevanza europea volta a tutelare i diritti dei cittadini UE con familiari stranieri.

L’art. 7 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 30/2007 non richiede la convivenza, né la sussistenza di un pregresso regolare soggiorno quale requisito oggettivo per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino italiano.

Potrebbe invece rilevare il carattere fittizio o “di convenienza” del matrimonio (art. 35 dir. 2004/38/CE 29.04.2004), laddove accertato e contestato nella motivazione del provvedimento di diniego, ciò che invece, come detto, non era avvenuto nel caso specifico.

Per la Corte le norme applicabili al caso di specie sono anzitutto l’art. 12 d.lgs. n.  30/2007, che regola il mantenimento del diritto al soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e che esclude qualsiasi automatismo tra vicenda familiare e regolarità amministrativa, disciplinando specifiche ipotesi in cui il venir meno del vincolo familiare si riverbera sul diritto al soggiorno.

E l’art. 13 d.lgs. n. 30/2007, che impone di verificare se il titolare del diritto al soggiorno costituisce un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.

Nel caso deciso il thema decidendum, vincolato alla motivazione del provvedimento di rigetto, aveva tuttavia ad oggetto unicamente la mancanza della convivenza, requisito non richiesto dalla legge e che il Questore aveva erroneamente ritenuto necessario in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

La Corte evidenzia che, in ogni caso, gli accertamenti del 2014 erano avvenuti a 5 anni di distanza dalla celebrazione del matrimonio, senza che il carattere pretesamente fittizio dell’unione coniugale fosse mai stato contestato all’interessata.

Ma, come detto, il carattere fittizio del matrimonio è cosa ben diversa dalla mancanza di convivenza, la sola circostanza contestata in sede amministrativa e l’unica che quindi poteva costituire oggetto di accertamento giudiziale.

Con la conseguenza che la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla ex art. 112 c.p.c., per aver confermato il provvedimento di diniego sulla base di una ratio estranea alla sua motivazione.

 

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