L’audizione del minore nel reato di abuso dei mezzi di correzione

IL CASO. Il caso di specie è relativo alla condanna di una docente di scuola primaria per il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina, commesso in danno di alcuni alunni della sua classe.

La pronuncia di condanna, confermata anche in sede d’appello (App. Bologna n. 34/2019), attribuisce all’imputata una serie di condotte idonee a ledere l’integrità psico-fisica degli alunni, quali il lancio di oggetti, l’utilizzo di espressioni inappropriate e financo di un fischietto per richiamarne l’attenzione in modo autoritario, nonché l’imposizione di punizioni corporali. 

Contro tale decisione l’imputata propone, a mezzo di suo difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.

Di particolare interesse il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali concernenti l’acquisizione delle dichiarazioni dei minorenni, sentiti dal consulente tecnico del Pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., senza la partecipazione della difesa e senza una valutazione preliminare della loro capacità a testimoniare, con ricorso a domande suggestive e relative a fatti risalenti nel tempo. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con la decisione in commento (n. 12068/2020), ha condiviso alcune delle censure sollevate nell’impugnazione, dandone conto in un’ampia e articolata motivazione.

Dopo aver ribadito la non tassatività dei criteri individuati dalla c.d. “Carta di Noto” per la conduzione dell’esame dei minorenni, enuncia alcuni fondamentali principi di diritto che, tradizionalmente applicati alle vittime dei più gravi reati sessuali, risultano pertinenti anche nel caso di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, in quanto reato strettamente connesso alle condizioni proprie dell’età infantile o adolescenziale.

Un primo principio attiene alle modalità di assunzione delle dichiarazioni del minore. 

Fermo restando che la valutazione concreta circa l’attendibilità della testimonianza resa dal minore spetta esclusivamente al Giudice, gli Ermellini offrono importanti precisazioni rispetto alla necessità o meno di una perizia sull’idoneità a testimoniare, da intendersi come capacità di comprensione ed espressione, di distinguere realtà e fantasia e di riferire un ricordo in modo fedele, in assenza di suggestioni o influenze esterne.

I Supremi Giudici affermano che “il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non rende inattendibile la testimonianza della persona offesa, perché la perizia non è indispensabile se non emergono elementi patologici che lascino dubitare della capacità del testimone”, tuttavia, successivamente chiariscono che una perizia psicologica si rivela quanto mai necessaria per accertare l’attitudine della persona offesa a testimoniare soprattutto “se si profila il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie della sua struttura personologica”. 

Anzi, si ribadisce che

la valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone minorenne presuppone un ampio esame della sua credibilità, che investa non solo l’abilità nel recepire e ricordare le informazioni, ma anche le modalità di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione alla possibilità di “tendenziose affabulazioni”.

Inoltre, la Suprema Corte ammonisce sull’

importanza di acquisire le dichiarazioni delle persone offese minorenni nel più breve tempo possibile rispetto ai fatti, con indagini celeri:

la sentenza in commento menziona l’art. 362 c.p.p., comma 1-ter, recentemente inserito dalla L. n. 69/2019 che, sebbene non richiami esplicitamente la fattispecie che qui rileva, può ritenersi ad essa estensibile, stante l’analogia delle problematiche coinvolte. 

Un secondo, in apparenza scontato, principio riguarda la metodologia da seguire nel porre le domande. 

Per avere una testimonianza genuina e affidabile da parte del minorenne persona offesa del reato di abusi dei mezzi di correzione

è necessario evitare le domande suggestive, anche da parte del giudice o del suo ausiliario, questo perché “le domande suggestive sono strutturalmente idonee a indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del rispondente, per cui per assicurare una testimonianza corretta evitarle è tanto più necessario quanta maggiore è la suggestionabilità del dichiarante”.

Ed è proprio in relazione a quest’ultimo aspetto che la sentenza in esame offre ulteriori precisazioni: in particolare, dagli studi sulla memoria infantile, si evince che i bambini “hanno modalità di relazione orientate in senso imitativo e adesivo” e, pertanto, possono essere facilmente influenzati da stimoli esterni o condizionati ad una certa risposta da parte dell’interlocutore, soprattutto se questi appare loro come una figura autorevole.

Tanto premesso, gli Ermellini evidenziano che la Corte d’appello ha inspiegabilmente omesso di affrontare la questione del carattere suggestivo delle domande, limitandosi a confermare la non contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai minori e il corretto espletamento della valutazione circa la loro idoneità a testimoniare. 

La Suprema Corte evidenzia, di contro, come da un’attenta disamina della trascrizione (operata in sede di perizia) delle videoregistrazioni delle audizioni dei minori, non possa escludersi il contenuto informativo e/o suggestivo delle domande poste. Censura, inoltre, l’omessa disamina da parte dei giudici d’appello di un possibile contagio dichiarativo in un contesto di testimoni di età infantile, contagio che non può essere escluso a priori, ma che deve costituire “oggetto di specifica disamina, anche valutando l’incidenza di plurime audizioni della persona offesa sull’integrità della fonte dichiarativa”. 

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, al fine di effettuare una nuova valutazione delle dichiarazioni accusatorie e, ove necessario, eventuali integrazioni istruttorie. 
 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli