Prima moglie contro seconda moglie: la tutela del credito al mantenimento della prima e le donazioni alla seconda

Con l’ordinanza n. 24165/2019, la Cassazione civile ha ritenuto che cospicue donazioni alla nuova moglie da parte del marito obbligato al pagamento dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie pregiudichino il credito di quest’ultima e sono quindi soggette ad azione revocatoria.

La prima moglie aveva proposto avanti il Tribunale di Marsala azione revocatoria in relazione a tre atti di disposizione compiuti dall’ex marito in favore della seconda moglie, sostenendo che gli stessi pregiudicavano la possibilità di percepire da parte sua la regolare corresponsione dell’assegno divorzile dovutale.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dopo aver accertato che l’ex marito aveva per lungo tempo omesso di pagare l’assegno di mantenimento alla prima moglie, tanto che costei aveva dovuto procedere nei suoi confronti sia nelle forme del pignoramento presso terzi, sia con l’azione revocatoria per non perdere la propria garanzia patrimoniale.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello di Palermo, che evidenziava come la titolarità in capo all’ex marito di altri beni non escludeva l’eventus damni, essendo necessario dimostrare che detti beni fossero agevolmente appresi in sede esecutiva ed altresì facilmente liquidati.

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dalla seconda moglie, in merito alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ha osservato che “il fatto che in sede di pignoramento presso terzi la creditrice abbia trovato un cespite da pignorare  e sul quale soddisfarsi non è certo circostanza atta a documentare la solidità della consistenza patrimoniale di Tizio che avrebbe potuto rilevare in sede di esclusione dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, perché al contrario ne emerge che solo con la procedura esecutiva l’ex moglie era riuscita ad acquisire uno strumento per la soddisfazione del suo credito”.

La Corte quindi ha rilevato che la prima moglie aveva giustamente agito "per reintegrare la garanzia patrimoniale alla quale aveva diritto in relazione al suo credito, attuale, alla corresponsione dell’assegno divorzile, minata dalla donazione da parte dell’ex marito, in favore della seconda moglie, di una cospicua serie di immobili”.

In conclusione, l’atto di disposizione dell’ex coniuge, obbligato al pagamento dell’assegno divorzile, in particolare se di rilevante entità, arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale della ex moglie creditrice e come tale è revocabile.
 

 

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