"Genitore sociale" e obbligo di mantenimento

Nell’ambito di un procedimento di separazione personale, il Tribunale di Como affida una minore - figlia biologica della moglie e “figlia sociale” del marito - al Servizio Tutela Minori del Comune; la bambina viene collocata in maniera prevalente presso il “padre sociale”, obbligato anche a provvedere al suo mantenimento ordinario.

IL CASO. A e B erano sposati e risultavano genitori della piccola C, nata nel 2010.
Nel 2013 veniva pronunciata la loro separazione personale, con sentenza non definitiva; visti i gravi disturbi della personalità della madre, tra i provvedimenti provvisori era stato disposto l’affidamento di C ai Servizi sociali del Comune, con collocamento presso il padre.
La causa, che avrebbe dovuto proseguire per indagare la relazione dei genitori con la minore e decidere dell’affidamento, veniva poi sospesa nel 2015 in attesa dell’esito del giudizio di disconoscimento della paternità promosso nel frattempo dal curatore speciale della bambina.
Il giudizio si concludeva nel 2016, con una sentenza che dichiarava l’insussistenza del legame genitoriale biologico con il “padre” B, collocatario prevalente della bambina.
Sempre nel 2016, la causa di separazione veniva riassunta dalla moglie e, in sede di precisazione delle conclusioni, la madre chiedeva l’affidamento esclusivo della minore, mentre il “padre sociale” domandava la conferma dei provvedimenti provvisori, ossia l’affidamento ai Servizi sociali, con collocamento presso di sé.

LA DECISIONE. Con sentenza depositata il 18.4.2019, il Tribunale di Como ha confermato il contenuto dei provvedimenti provvisori, affidando la bambina al Servizio Tutela Minori del Comune e collocandola in maniera prevalente presso B, nel frattempo divenuto “padre (solo) sociale”. Il Giudice, inoltre, ha posto a carico del collocatario B l’intero mantenimento ordinario e metà delle spese straordinarie (dovendo far fronte la madre all’altra metà delle spese straordinarie).

La pronuncia si inserisce nel recente orientamento giurisprudenziale che riconosce, in misura crescente, peso giuridico al c.d. genitore sociale. Secondo la “nozione” ricostruibile dalle diverse decisioni in materia, “genitore sociale” (o “genitore di fatto”) è chi, essendo coniuge o partner di uno dei genitori legali, riveste nella sostanza un vero e proprio ruolo genitoriale.

Entro questa generale definizione stanno due diverse tipologie di genitore sociale: il c.d. terzo genitore, perché si aggiunge ai due genitori legali (in seguito alla rottura del loro rapporto per divorzio, separazione, cessazione di una convivenza); e il genitore sociale in posizione di secondo genitore, accanto al solo genitore legale.
Il caso di specie è da includere in questa seconda ipotesi, anche se con la peculiarità che B era inizialmente genitore legale, ed è divenuto sociale in seguito a disconoscimento della paternità (la sentenza riferisce che il padre biologico non è interessato a procedere al riconoscimento della minore).
Il Tribunale di Como richiama in particolare come “precedente” Corte Cost. n. 225/2016, che ha ritenuto possa essere garantito il diritto di visita al genitore sociale attraverso i provvedimenti convenienti di cui all’art. 333 c.c.; ma si potrebbe citare anche Cass. n. 8037/2016, sul diritto del genitore sociale al risarcimento per la perdita del rapporto parentale con il figliastro, ucciso da terzi.
Ad un primo sguardo, la sentenza in commento parrebbe dirompente, arrivando ad aumentare il novero dei diritti-obblighi riconosciuti in capo al genitore di fatto da parte della giurisprudenza, seppure di merito. Il riferimento è all’obbligo di mantenere la “figlia”, imposto qui dal Tribunale al padre sociale.
Sulla riconoscibilità in via ermeneutica di tale obbligo, la pur esigua dottrina in materia si era già interrogata e appariva divisa.
E anche guardando alle simili ma più risalenti vicende normative dei conviventi di fatto, per attribuire un diritto alimentare al convivente, alla cessazione del rapporto, è stato necessario l’intervento del legislatore; l’articolata giurisprudenza sui conviventi more uxorio, infatti, non si era spinta così in là (cfr. comma 65°, l. n. 76/2016, che comunque inserisce il convivente in fondo al catalogo degli obbligati, prima solo di fratelli e sorelle).
Questa pronuncia, tuttavia, può avere una lettura più prudente.
Il Collegio, invero, non esplicita il fondamento dell’obbligo al mantenimento della minore a carico di B, ma dobbiamo ricordare che la bambina è affidata ai Servizi sociali e B – padre sociale – ne è il collocatario prevalente. La dottrina si è occupata poco di questi profili, ma pare incline a ritenere che sui collocatari gravino obblighi sostanzialmente analoghi a quelli degli affidatari che – ex art. 5, l. n. 184/1983 – siano tenuti anche al mantenimento dei minori loro affidati.
Appare, dunque, verosimile che B sia stato gravato dall’obbligo di mantenere la bambina, non per la sua qualità di genitore sociale, bensì come (qualsiasi altro) collocatario. Saremmo invece arrivati a diverse conclusioni se la madre avesse conservato il pieno esercizio della responsabilità genitoriale (o comunque fosse stata collocataria prevalente) e, ugualmente, il mantenimento fosse stato imposto al genitore sociale.
Sul punto, allora, non resta che attendere nuove pronunce …

 

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