Azione di disconoscimento della paternità: quando si ha conoscenza dell'adulterio?

Con la sentenza n. 6517 del 04.03.2019 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale la conoscenza certa dell’adulterio non può ritenersi di per sé idonea a far maturare l’effetto decadenziale fissato dall’art. 244 c.c., ove non sia qualificata dalla connessione alla conoscenza dell’idoneità dell’adulterio stesso a determinare la nascita del figlio. La scoperta va intesa come acquisizione certa della conoscenza di una vera e propria relazione adulterina o di un incontro sessuale, in ogni caso idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.

IL CASO – La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza emessa nel 2003 dal Tribunale del capoluogo, con la quale era stata respinta la domanda di disconoscimento di paternità, avanzata dal marito nei confronti della moglie e dei due figli gemelli, nati nel 2006.
La Corte riteneva la domanda dell’uomo non tempestiva, in quanto proposta solo nel 2009, e quindi ben oltre il termine di decadenza di un anno decorrente dalla nascita dei minori, non essendo stata provata in maniera adeguata l’epoca dell’effettiva conoscenza dell’adulterio al tempo del concepimento, che avrebbe consentito l’applicabilità del diverso termine di decadenza previsto dall’art. 244, comma 2, c.c.
Il giudice di secondo grado riteneva che fosse mancata la prova certa e rigorosa che la conoscenza dell’adulterio fosse collocabile al 2009, come sostenuto dall’uomo, in quanto le prove testimoniali rese dalle di lui madre e sorella – che avevano riferito di conversazioni avvenute tra altre persone, riportando “voci di paese”, erano state considerate indirette dal primo giudice oltre che imprecise e poco credibili.
La Corte territoriale, pur dando atto del fatto che l’esame genetico effettuato aveva dimostrato come i minori, effettivamente, non fossero figli biologici del marito, aveva escluso che l’esito della prova genetica fosse indicativo del sorgere della conoscenza qualificata dell’adulterio e di conseguenza potesse influire sul dato temporale da cui far decorrere il termine decadenziale.
La Corte quindi aveva dato prevalenza al principio del favor minoris rispetto al favor veritatis in base a valutazioni di esclusivo carattere economico.
Avverso la pronuncia della Corte di Appello il marito proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. La moglie resisteva in giudizio con controricorso mentre i minori, rappresentati da un curatore speciale, restavano intimati.

LA DECISIONE – La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, dopo aver premesso che grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio e che la scoperta dell’adulterio deve essere intesa come conoscenza certa del fatto e non come mero sospetto, ha fornito il criterio di individuazione della conoscenza dell’adulterio, per cui

“la scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento, alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art.244 c.c. (come emendato con sentenza n.134 del 1985 della Corte Costituzionale) va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere”.

Con la conseguenza che “la conoscenza certa dell’adulterio non può ritenersi di per sé idonea a far maturare l’effetto decadenziale fissato dall’art.244 c.c., ove non sia qualificato dalla connessione alla conoscenza dell’idoneità dell’adulterio stesso a determinare la nascita del figlio”.

La Corte ha quindi riaffermato la nozione di “conoscenza qualificata”.

Inoltre, gli ermellini hanno precisato che

“in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l’interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari”.

Con ciò evidenziando l’esigenza “che questo tipo di valutazione abbia riguardo, prima di tutto, ai profili connessi all’identità personale ed all’esistenza o meno di significativi ed attuali rapporti interpersonali ed affettivi intercorrenti tra le parti”.  

 

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