Azione revocatoria e trasferimenti immobiliari in esecuzione di accordi di separazione tra coniugi

Nel caso in esame, la società X, creditrice del marito, aveva citato i coniugi avanti il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c, dell’atto di trasferimento con cui il marito aveva ceduto alla moglie la sua quota di proprietà del 50% di alcuni immobili.

L’atto era stato concluso in esecuzione della modifica giudiziale dell’originario accordo di separazione dei coniugi che prevedeva il versamento di assegno mensile di € 800,00 in favore della moglie. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, qualificando l’atto come “negotium mixtum cum donatione”. Al contrario, la Corte di Appello di Roma, adita dalla moglie, ritenuta la natura onerosa dell’atto, aveva rigettato la domanda revocatoria.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 15.04.2019 n. 10443, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per la commistione tra il profilo della violazione di legge e quello dell’omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di due motivi di impugnazione tra loro incompatibili.

La Corte, tuttavia, ha richiamato la giurisprudenza formatasi, negli ultimi anni, sul diritto dei creditori (o curatori fallimentari) di uno dei coniugi di esperire azione revocatoria ordinaria (o fallimentare) dei negozi traslativi di diritti conclusi in occasione della crisi coniugale.

In particolare la Cassazione ha esaminato due aspetti:

1) il profilo solutorio o meno dell’atto traslativo;

2) la qualificazione sotto il profilo causale delle attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra coniugi.

Quanto al primo profilo,

poiché l’adempimento di un’obbligazione è notoriamente sottratto a revocatoria, qualificare i negozi traslativi di diritti in sede di separazione dei coniugi come negozi a carattere solutorio li sottrarrebbe a revocatoria da parte dei creditori e dei curatori fallimentari.

In proposito la Corte, tenuto conto degli artt. 2740 e 2901 cc, ha ribadito i seguenti principi:

a) sono soggetti ad azione revocatoria anche “gli atti con un profondo valore etico e morale”, come quello in cui il debitore, per adempiere l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito al coniuge, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass.civ. 26.07.2005 n.15603);

b) l’azione revocatoria non è ostacolata dall’avvenuta omologazione dell’accordo di trasferimento immobiliare o di costituzione di un diritto reale minore, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; non lo è neppure dalla pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né lo è, infine, dal fatto che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, perchè sono in contestazione, non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti;

c) tale conclusione vale “a fortiori” quando il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non siano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto in un secondo momento tra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti (Cass.civ. 12.04.2006 n 8516).

Quanto invece al secondo aspetto, la Corte ha osservato che l’accordo di separazione personale dei coniugi, contenente attribuzioni patrimoniali, mobiliari o immobiliari, di uno in favore dell’altro “risponde, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti tra coniugi in occasione dell’evento “separazione consensuale” che connota l’accordo di una “tipicità” propria: da un lato questo non ha le connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (la dissoluzione dell’ affettività mal si concilia con l’animus donandi) e, dall’altro, non ha le caratteristiche di un atto di vendita (mancando la previsione di un corrispettivo)".

Ai fini dell’art 2901 cc, la “tipicità” si colora dei tratti “dell’onerosità” piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza - o meno – in concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa”, più ampia e complessiva, di tutta la serie di possibili rapporti con significato patrimoniale maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

In altre parole, “le attribuzioni patrimoniali” possono essere onerose, piuttosto che gratuite, “a seconda che trovino o no la loro ragion d’essere nel dovere di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale” posti in essere in costanza di matrimonio.  

Utilizzando questi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha condiviso la decisione della Corte di Appello che aveva concluso per la natura onerosa della cessione intervenuta nella fattispecie.

 

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