Nello scioglimento della comunione legale non si deve tenere conto del diritto di abitazione della casa familiare al coniuge affidatario per determinarne il valore

Con la recente sentenza n. 33069/2018, depositata il 20 dicembre, la Suprema Corte ha confermato che “nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge”.

IL CASO – La Corte d’Appello di Torino, respingendo il gravame proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del marito ed aveva stabilito che nel giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi, ai fini della determinazione del valore di mercato della casa familiare, si debba tenere conto del vincolo derivante dall’assegnazione del bene ad uno dei genitori nell’interesse dei figli, anche nel caso che, in sede di divisione, l’immobile venga attribuito per intero allo stesso coniuge assegnatario.
Il marito, con ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, censurava anzitutto la decisione relativamente alla determinazione del valore di mercato dell’immobile in comunione, in quanto il Giudice del merito non aveva indicato i criteri tecnici da utilizzare per stabilire il valore venale delle quote e dei singoli beni ricadenti nella comunione; successivamente criticava la sentenza ritenendo che la Corte territoriale avesse errato quando aveva escluso che il godimento della casa familiare fosse da considerare ai fini della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, per determinarne il valore del bene, perchè quest’ultimo era stato attribuito al coniuge titolare del diritto di abitazione, posto che questo era stato attribuito nell’esclusivo interesse dei figli.


LA DECISIONE – La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso statuendo, da un lato, che spetta al Giudice di merito indicare la scelta del criterio tecnico con cui quote e beni della comunione legale devono essere valutati in sede di divisione.
Dall’altro lato la Corte, confermando un orientamento precedente, ha confermato che

“nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può considerarsi, invero, che in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare (che perciò si estingue automaticamente) e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli”.

In sintesi, quindi la Corte di Cassazione ha rilevato che, in sede di valutazione economica della casa familiare nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve in alcun modo influire sulla determinazione del conguaglio spettante all’altro coniuge, diversamente realizzandosi una indebita locupletazione a favore del coniuge affidatario, che potrebbe, dopo la divisione, alienare il bene a terzi per il suo effettivo valore.

 

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