Niente assegno divorzile per la moglie il cui (cospicuo) patrimonio sia stato interamente costituito dal marito

È quanto afferma la Prima Sezione della Cassazione con l’ordinanza n. 21926, depositata il 30 agosto 2019, pronunciata alla luce del nuovo orientamento tracciato dalle Sezioni Unite.

IL CASO
Il Tribunale di Monza, con sentenza non definitiva in data 17 febbraio 2014, aveva pronunciato il divorzio dei coniugi; successivamente con la sentenza definitiva del 23 giugno 2015, in applicazione del criterio del tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di € 1.400.000 mensili.

La Corte d’Appello di Milano, su impugnazione dell’ex marito, con la sentenza n. 4793/2017 aveva rigettato la richiesta di assegno divorzile, osservando che “…l’appellata può contare su un cospicuo patrimonio costituito integralmente dall’ex coniuge nel corso del quasi ventennale matrimonio…”, con ciò condividendo sostanzialmente la linea difensiva dell’appellante supportata dalla Cass. Civ. n. 11504/17 intervenuta medio tempore.

Avverso tale pronuncia la ex moglie aveva proposto ricorso per Cassazione, al quale l’ex coniuge resisteva con controricorso e ricorso incidentale con il quale ha censurato la decorrenza degli effetti dell’accertamento negativo fissata nel mese successivo al passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo.

LA DECISIONE
La ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 5, commi 6 e 9 della L. 898/70 per avere la Corte d’Appello di Milano negato il diritto all’assegno divorzile sulla base dei principi espressi da Cass. Civ. 11504/17, con alcune precisazioni che aveva dedotto con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., essendo nel frattempo intervenuta la decisione a Sezioni Unite n.18287/18, con cui la Suprema Corte ha ribadito l’esistenza del diritto “…sia in relazione allo squilibrio economico patrimoniale tra le parti che all’estensione del criterio attributivo-determinativo dell’assegno…”.

La Corte, premesso che, ai fini della attribuzione dell’assegno divorzile “…occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e non di modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi…”, ha escluso, nel caso di specie, questa correlazione causale.
Infatti, “…pur non essendo in discussione che la ricorrente abbia assunto un ruolo prevalente, se non esclusivo, nella conduzione della vita familiare, … e che questo sia stato il frutto della comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli all’interno del nucleo familiare, deve escludersi l’inferenza causale prevalente o decisiva di questa comune determinazione sulla condizione economico patrimoniale della ricorrente …

Tuttavia, l’accertamento di fatto, non contestato, che assume primario rilievo nell’escludere il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio anche alla luce del parametro composito elaborato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal fatto, non contestato, della formazione dell’intero patrimonio della ricorrente da parte dell’ex coniuge…”.

Osserva ulteriormente la Corte che “…tale origine dell’attuale condizione economico patrimoniale della ricorrente induce a ritenere interamente attuato … il riconoscimento della funzione endofamiliare dalla stessa svolta, consentendole di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza…”.

La Cassazione con l’ordinanza n. 21926/19 ha quindi rigettato sia il ricorso principale, sia quello incidentale, e, considerati gli innovativi interventi giurisprudenziali in materia di assegno divorzile, ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.

 

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