Quota di tfr e pensione di reversibilità: sono dovute anche se il diritto all’assegno è accertato dopo la morte del coniuge onerato

Con sentenza del 20.2.2018 n° 4107 la Suprema Corte ha stabilito il  diritto di una signora a percepire la quota di TFR  e la pensione di reversibilità anche se il suo diritto all’assegno è stato accertato giudizialmente dopo la morte dell’ex coniuge.
Abbandonando completamente lo stile ridondante e paludato che caratterizzava le pronunce della Suprema Corte fino a pochi anni fa, Così l’estensore della decisione esordisce nella ricostruzione del fatto (i nomi delle parti sono stati sostituiti da sigle di fantasia):
«La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla ripartizione della pensione di riversibilità e del trattamento di fine rapporto tra la prima moglie, l’odierna ricorrente LA, divorziata da MD dopo un matrimonio durato lustri (contratto nel …, divorzio del …) ed allietato dalla nascita di due figli, e la seconda moglie, la odierna controricorrente LB, legata in matrimonio per pochi mesi, essendo poi il coniuge scomparso.
L’ex marito della odierna ricorrente, infatti, il (…) contraeva seconde nozze con LB. . Il … MD è morto
».
Emerge dalla seconda parte della ricostruzione che

il problema dal quale nasce la vicenda giudiziaria è la data della morte di LB,

perché
•    è successiva al riconoscimento ad LA di un assegno provvisorio di divorzio (avvenuto nel 2008),
•    è successiva alla  sentenza parziale di divorzio (risalente all’1.3.2010).
•    ma precede la sentenza con la quale il Tribunale di Bari, definendo il procedimento, riconosce a LA un assegno di mantenimento.
Secondo il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari, aditi da LA, in contraddittorio con LB e l’Inps, la prima moglie LA non ha diritto né alla pensione di reversibilità. né alla quota del Tfr, perché, nel momento in cui è sopraggiunta la morte di MD, l’assegno di divorzio a LA non era ancora stato riconosciuto.


Per la precisione, la Corte d’Appello ritiene, facendo riferimento a un presunto orientamento della Suprema Corte, che la formulazione degli artt. 9 e 12 bis l. 898/70, norme su cui la ricorrente fondava la propria pretesa «impongano di ritenere la fruizione dell’assegno … condicio iuris stabilita dalla legge, che deve essere concreta ed attuale nel momento della domanda, deve cioè trattarsi di un fatto preesistente.


La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo dei tre motivi di ricorso proposti da LA, esclude che la decisione della Corte territoriale sia conforme all’orientamento di legittimità ed  esprime un convincimento opposto,
 «…. non si sono rinvenute decisioni della Cassazione che abbiano sinora richiesto come necessario l’accertamento con efficacia di giudicato (cfr. ad es. la sentenza cui il riferimento è ripetutamente operato dalla Corte territoriale per attribuirle, erroneamente, l’affermazione, Cass. sez. I, sent. 1.8.2008, n. 21002, ma anche Cass. sez. I, sent. 11.4.2011, n. 8228, ….).

In ogni caso, questo orientamento interpretativo non appare condivisibile».


«…in effetti la legge non prevede, ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità che, al momento in cui la domanda è proposta, sia intervenuto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile, in favore dell’istante, mediante pronuncia avente efficacia di giudicato.
La decisione della Suprema Corte ha anche cura di precisare che non sarebbe bastata a fondare le pretese della ricorrente la circostanza che al momento del decesso dell’ex marito la signora fosse titolare dell’assegno di mantenimento riconosciutole in via provvisoria dal Presidente, richiedendo la legge «una pronuncia del Tribunale - non del suo Presidente
».
Conclude dunque la Corte :
«…Non è poi condivisibile la tesi secondo cui la titolarità del diritto sarebbe sorta, in favore dell’ex moglie, odierna ricorrente, soltanto in virtù del riconoscimento giudiziale dell’assegno divorzile, come sostiene la Corte d’Appello (p. X), mentre la sola efficacia, e pertanto la decorrenza della contribuzione, sarebbe stata anticipata dal Tribunale al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio. In realtà la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto l’assegno divorzile alla ricorrente, ha evidentemente accertato che ella era titolare del diritto a percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, quando l’ex marito era ancora in vita, altrimenti avrebbe dovuto fissare una diversa decorrenza.
Al momento della scomparsa di MD , pertanto, LA , era titolare del diritto di percepire dall’ex coniuge l’assegno divorzile, come accertato dal Tribunale di Bari, e le compete pertanto il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex marito.
Il motivo del ricorso è in conseguenza fondato deve perciò essere accolto.
»
Infine la Corte di legittimità  dichiara assorbiti il primo e terzo motivo della ricorrente (entrambi concernenti la mancata sospensione del giudizio sull’aspettanza di Tfr e pensione fino alla definizione del procedimento di divorzio che avrebbe risolto la questione pregiudiziale ai sensi dell’art 34 cpc concernente il diritto all’assegno), ma lo fa esprimendo alcune perplessità sull’orientamento già manifestato in altre pronunce:
«In senso contrario alla sussistenza della pregiudizialità necessaria tra i due giudizi si era espressa questa Corte, con sent. Cass. sez. I, sent. 14.11.1981, n. 6045, che peraltro, tenuto anche conto dell’epoca in cui è stata pronunciata, meriterebbe di essere riesaminata».

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli