I profili deontologici della vita privata dell’avvocato

23 SETTEMBRE 2019 | Deontologia | Persone e processo

L’avvocato Tizio era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal COA di competenza e, all’esito, condannato alla sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi 6.

All’avvocato Tizio erano state contestate una serie di condotte connesse alla sua vita privata.

Nel 2008 aveva, infatti, sottoscritto un ricorso congiunto con l’ex compagna, avvocato Caia, per disciplinare l’affido dei figli minori nati dalla loro relazione. Nell’occasione era stato concordato anche un contributo a suo carico per il mantenimento dei minori pari ad euro 3.900,00 mensili. Tuttavia, da gennaio 2010 l’avvocato Tizio non aveva più versato alcun contributo, tanto da indurre l’avvocato Caia a procedere esecutivamente nei suoi confronti per importi considerevoli.

L’incolpato subiva, senza adempiere spontaneamente, pignoramento immobiliare e mobiliare e per quest’ultimo si rendeva necessaria la presenza dell’autorità di P.S. e del fabbro per accedere alla sua abitazione.

In particolare, tra le varie incolpazioni, si contestava all’avvocato Tizio la violazione dell’art. 5 del Codice Deontologico, in allora vigente ratione temporis (“l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.. l’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense...”), per aver violato l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, esponendosi a procedura esecutiva, omettendo altresì l’obbligo di prendersi cura di questi e sparendo di fatto dalla loro vita dall’agosto 2010, senza dare loro notizie di sé e senza informarli di una successiva paternità.

L’avvocato Tizio proponeva ricorso avverso la decisione del COA, contestando l’idoneità delle condotte addebitate a produrre riflessi sulla reputazione.

L’incolpato assumeva, in particolare, di essersi trovato nell’impossibilità materiale di adempiere alle obbligazioni assunte nel 2008, in quanto aveva successivamente contratto matrimonio, dal quale era nato un figlio affetto da grave patologia che comportava la necessità di cure costose, oltre alla costante presenza di un genitore. A ciò si assommavano le conseguenze della crisi economica, che aveva comportato una forte contrazione dei propri redditi.

Il ricorrente censurava, inoltre, la decisione del COA con riferimento al rapporto personale con la propria prole, sostenendo che “non può essere oggetto di valutazione disciplinare stante il livello di delicatezza ed intimità che ha il rapporto genitoriale…”.

Il CNF, con la decisione in commento (sent. n. 177/18), ha confermato la pronuncia del COA, rilevando come le condotte poste in essere dall’incolpato che aveva interrotto la corresponsione degli assegni senza dare spiegazione alcuna, e senza agire giudizialmente per ottenere una riduzione del loro importo, si era esposto ad un’esecuzione con l’intervento della forza pubblica e del fabbro, configuravano comportamenti fonte di discredito personale e, di riflesso, per la classe professionale di appartenenza.

Al pari rappresentava fonte di discredito anche la scomparsa dalla vita dei figli, in quando configurava un elemento esteriore del venir meno di un genitore agli obblighi nei confronti della prole, situazione correttamente apprezzata dal COA senza con ciò comportare un’indebita interferenza nell’intimità del rapporto genitoriale.

La rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è ora disciplinata dall’art. 2 del “nuovo Codice Deontologico”, che individua l’ambito di applicazione soggettiva del professionista e stabilisce che esso si estende “anche ai comportamenti della vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense”; dall’art. 9 che fa riferimento all’osservanza da parte dell’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, dei doveri “di probità, dignità e decoro, della salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense”; dall’art. 63 che al primo comma prescrive che “l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi”.

Il CNF ha più volte evidenziato come i fatti disciplinarmente rilevanti non siano solo quelli che direttamente attengono all’esercizio dell’attività professionale, ma anche quelli che connotino negativamente la figura di un iscritto all’albo, e che non abbiano una precipua connotazione riservatamente privata, nonché quelli idonei a gettare discredito sull’immagine della categoria professionale.

Si è cercato di obiettare che il previgente art. 5 del Codice Deontologico sarebbe in conflitto con l’art. 8 C.E.D.U., che tutela il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, costituendo uno dei diritti fondamentali della persona che non può subire ingerenze da parte di un’autorità pubblica, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge quale misura necessaria in una società democratica per garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la protezione della morale pubblica  o per la tutela dei diritti altrui.

Le SS.UU. della Suprema Corte (n. 23020/2011) hanno chiarito che “la norma in esame non è certo di ostacolo al perseguimento dei reati e, di conseguenza, anche degli illeciti disciplinari. Essa inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere – dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, sanzionare comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti”.

 

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