L’ istituto del gratuito patrocinio va letto alla luce del sostanziale principio costituzionale di uguaglianza

CASO. L’avvocato TIZIO, difensore, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento della società X, di CAIO  ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva al Tribunale di Firenze la liquidazione delle proprie spettanze.
L’adito tribunale dichiarava che non era liquidabile alcuna somma, in quanto "per la domanda di ammissione al passivo non è richiesto il patrocinio legale".
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, l’avvocato TIZIO proponeva opposizione.
Resisteva il Ministero della Giustizia. Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione, liquidava il compenso all’opponente e condannava il Ministero opposto alle spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in Cassazione il Ministero della Giustizia il quale sulla scorta di un unico motivo ha denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75.
Per il ricorrente è da disconoscere senz’altro che possano essere posti a carico dell’erario i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorché la parte può stare in giudizio personalmente, senza il patrocinio di un avvocato.
Deduce in particolare che la ratio del patrocinio a spese dello Stato non è quella di consentire al non abbiente di fruire dell’assistenza di un avvocato, ma quella di aver accesso alla tutela giurisdizionale per la difesa dei propri diritti; che di conseguenza, allorché nessun ostacolo si frappone all’accesso alla tutela giurisdizionale, non vi è ragione che operi il patrocinio a spese dello Stato.
L’avvocato ha depositato controricorso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese

DECISIONE. Il ricorso va respinto.
La Corte ribadisce il proprio indirizzo ricostruttivo alla luce del quale

il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria, perché l’istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé (cfr. Cass. 14.12.2017, n. 30069).

Siffatta conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato ed

assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile" ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l’interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - 

appare coerente con la finalità dell’istituto che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari (cfr. Cass. 4.6.2019, n. 15175; cfr., in motivazione, Cass. 5.1.2018, n. 164).

Il tema dell’"accessibilità" alla tutela giurisdizionale, puntualizza la Corte , pur quando "difetti l’obbligatorietà della difesa tecnica" (così ricorso, pag. 6; così memoria, pag. 2), va riguardato non già - semplicisticamente - alla stregua del formale parametro egalitario di cui all’art. 3 Cost, comma 1, sibbene, viceversa, alla stregua del parametro egalitario sostanziale di cui all’art. 3 Cost., comma 2.

Innegabilmente invero il disconoscimento della possibilità di ammissione al "patrocinio a spese dello Stato", allorquando la difesa tecnica non è prefigurata come necessaria, lascerebbe persistere quelle "disparità di partenza", che nel segno dell’art. 3 Cost., comma 2 "è compito della Repubblica rimuovere".

In questo solco per nulla può esser recepita la "lettura" patrocinata dal ricorrente, ovvero l’assunto secondo cui "lo stesso legislatore, prevedendo la possibilità per la parte di stare in giudizio senza il patrocinio di un legale, ha ritenuto giuridicamente irrilevante tale differenza",  cioè la differenza tra colui che, abbiente, è in condizioni economiche tali da garantirsi comunque la rappresentanza e l’assistenza tecnica e colui che, non abbiente, nelle condizioni anzidette non versa, sicché non può che difendersi di persona.

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