Stalking condominiale: quando il divieto di avvicinamento equivale a divieto di dimora

IL CASO. Caio viene indagato per il reato di atti persecutori e lesioni aggravate in danno di Sempronio, suo vicino di appartamento nel medesimo contesto condominiale.
 
Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dal PM Caio si sarebbe reso responsabile di una serie di condotte moleste e minatorie nei confronti di Sempronio che avrebbe insultato anche a cagione delle sue menomazioni fisiche che lo costringono sulla sedia a rotelle; in un’occasione l’indagato avrebbe anche colpito la persona offesa con un pugno al naso procurandole lesioni, ancorché di modesta entità.

A fronte del descritto quadro indiziario, il PM formula richiesta di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicare con la stessa.

Il GIP dispone a carico di Caio la misura del divieto di avvicinamento all’edificio ove dimora Sempronio con la prescrizione di mantenersi ad una distanza di almeno 50 mt.

Caio, a mezzo del suo difensore, propone richiesta di riesame avverso la misura cautelare adottata dal GIP, ma il Tribunale territorialmente competente emette un’ordinanza di rigetto avverso la quale l’indagato propone ricorso per cassazione.

L’impugnazione investe diversi profili, sia di merito che di rito.

Tralasciando in questa sede le questioni di puro merito, peraltro respinte dai Supremi Giudici, appaiono interessanti le doglianze del ricorrente sul piano squisitamente procedurale.

A parere della difesa, la misura adottata dal GIP ha violato il principio della domanda cautelare in quanto, mentre il PM aveva chiesto l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di comunicare con la stessa, il GIP ha adottato una misura più afflittiva, imponendo all’indagato il divieto di avvicinarsi all’edificio dove abita Sempronio, mantenendosi ad una distanza di almeno di 50 mt.

Divieti mai richiesti dal PM che nella loro modalità attuativa si sono risolti, di fatto, nell’obbligo per l’indagato di abbandonare la propria abitazione, ubicata al piano sovrastante a quello ove è collocata la dimora della persona offesa.

Le indicate esigenze cautelari avrebbero inoltre potuto trovare idonea salvaguardia sancendo il solo divieto di avvicinamento integrato da specifiche prescrizioni atte ad escludere occasioni di incontro tra indagato e persona offesa.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con la decisione in commento (n. 3240/2020) ha condiviso alcune delle censure sollevate nell’impugnazione.

In particolare, ha ritenuto sussistente tanto la violazione del principio della domanda cautelare, quanto la violazione del doveroso contemperamento dei diritti della persona offesa e dell’indagato.

I Supremi Giudici hanno evidenziato, come nel caso concreto, non si versi in un’ipotesi di coabitazione, presupposto imprescindibile per l’adozione di una misura ex art. 282 bis c.p.p. (allontanamento della casa familiare), bensì in un caso di rapporto tra soggetti non conviventi, ove la misura cautelare più appropriata è quella prevista all’art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.).

Se pure astrattamente la norma consente di imporre il divieto di avvicinarsi all’abitazione della persona offesa, il GIP non poteva prescindere da un adeguato apprezzamento della contiguità abitativa dell’indagato, per cui la misura impugnata, che sancisce l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 50 mt da Sempronio, si risolve di fatto in un duplice divieto, di avvicinamento e di dimora, quest’ultimo mai richiesto dal PM.

I Supremi Giudici hanno evidenziato la carenza motivazionale, tanto del provvedimento restrittivo del GIP, quanto dell’ordinanza confermativa del Tribunale del Riesame, con riferimento alla specifica prescrizione di mantenere una distanza di 50 mt dalla persona offesa.

Gli Ermellini richiamano una precedente pronuncia della Suprema Corte riferita ad un’ipotesi “gemella” di stalking condominiale (Cass. pen. n. 30926/2016) ove era stata censurata la misura adottata dal GIP di Venezia e confermata dal Tribunale del Riesame lagunare.

Nell’occasione i Supremi Giudici avevano evidenziato come le invocate esigenze cautelari potevano trovare adeguata tutela attraverso “il divieto di avvicinarsi alla persona offesa con la prescrizione di allontanarsi dalla predetta in tutte le occasioni di incontro, quindi prescindendo dalla specificazione dei luoghi in cui detti incontri potessero verificarsi”, “in tal modo l’esigenza di tutela della persona offesa appare altresì conciliabile con un adeguato sacrificio della libertà della ricorrente, che non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione, al di là dell’effettiva tutela delle esigenze cautelari”.

Nel ribadire tale principio di diritto la sentenza in commento ha ulteriormente rilevato che lo stesso art. 277 c.p.p. impone che le modalità esecutive delle misure debbono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari nel caso concreto.

Vale a dire: 
“non è da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che può derivare tout court il venir meno del diritto dell’indagato di dimorare lì dove ha prefissato la propria abitazione: per l’esercizio di quel diritto potranno stabilirsi prescrizioni determinate  ed eventuali limiti, ma non se ne potrà sancire – se non per effetto dell’applicazione di diverse misure, per le quali il PM dovrà aver proposto rituale istanza – la completa elisione”.

L’impugnata ordinanza è stata pertanto annullata sul punto con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame territorialmente competente.
 

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