Assegno al coniuge separato: pagamento diretto anche in caso di ritardo

IL CASO. Con ricorso ex artt. 156, comma VI, c.c. e 737 c.p.c., una moglie chiedeva che il Tribunale di Terni ordinasse all’INPS, quale ente preposto all’erogazione della pensione in favore del coniuge dal quale era separata, il versamento diretto in suo favore dell’importo dovutole a titolo di mantenimento stabilito in sede di separazione. 

La ricorrente evidenziava che il resistente, titolare di pensione INPS, aveva omesso il versamento di quattro mensilità, ragione per cui era stata costretta a notificargli un atto di precetto, e successivamente aveva continuato a ritardare costantemente il versamento delle somme dovute, provvedendo ad effettuare sporadici pagamenti solo a seguito di reiterate sollecitazioni.  

Costituitosi, il resistente deduceva che l’omesso pagamento delle quattro mensilità era stato causato da una momentanea difficoltà per aver dovuto sostenere spese improvvise e non preventivate e che, successivamente alla notifica dell’atto di precetto, aveva corrisposto quanto dovuto, anche se non in unica soluzione. Il marito chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso evidenziando come il comportamento che aveva tenuto consentisse di escludere dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti. 

LA DECISIONE. Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 23668/2006 e, da ultimo, Cass. n. 11062/2011 nonché Cass. n. 5602 del 28/02/2020), secondo cui la richiesta di versamento diretto dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. impone al giudicante “un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento”.  

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, era chiaramente emerso come, per quasi un anno, la corresponsione mensile del mantenimento fosse avvenuta con alcuni giorni di ritardo rispetto alle previsioni di cui al decreto di omologa; quanto all’omesso versamento delle quattro mensilità, il resistente non aveva contestato la circostanza, ma si era limitato a giustificarla con una momentanea di difficoltà. 

Il Collegio ha, quindi, stabilito che

il ritardo dei pagamenti, da parte del resistente, trasformatosi poi in omesso pagamento, costituiva “circostanza idonea a determinare obiettivamente un’incertezza sul futuro tempestivo versamento di quanto dovuto, anche tenuto conto della genericità della allegazione in punto di situazione di difficoltà quale invocata causa giustificatrice, incertezza che deve essere apprezzata anche in relazione all’ammontare non elevato del mantenimento ed alla conseguente sua vocazione alimentare”. 

Pertanto, il Tribunale di Terni, con decreto del 18 marzo 2018, ha accolto il ricorso e con condannato il resistente alle spese del giudizio. 

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