Sms ed email fanno piena prova nel processo civile (se non disconosciuti)

Con ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019, la Suprema Corte torna ad affrontare il tema delle prova documentale costituita da sms ed e-mail, sempre più utilizzata soprattutto nei procedimenti in materia di famiglia.

IL CASO. Il Giudice di Pace di Mantova, su ricorso di una madre separata, ingiungeva al padre di rimborsare la quota a lui spettante delle somme corrisposte dalla signora a titolo di pagamento delle rette dell’asilo nido del figlio.  

In accoglimento dell’opposizione promossa dal padre, il Giudice di Pace revocava il decreto ingiuntivo.

In sede di appello, il Tribunale di Mantova riformava la decisione di primo grado, rilevando che dagli "sms" inviati alla madre da parte del padre, prodotti in causa dalla prima e non contestati dal secondo quanto a provenienza e contenuto, emergeva l'adesione del padre all'iscrizione del figlio all'asilo nido e “all'accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all'interesse del figlio”.      

Avverso tale decisione, ricorreva in Cassazione il padre, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto efficacia probatoria ai tre sms, il cui contenuto era stato riprodotto meccanicamente in causa dalla madre, attribuendoli al padre quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto inviante e del soggetto ricevente. Lamentava, altresì, di aver tempestivamente contestato la produzione documentale della ex moglie relativa agli sms, contestazione sufficiente trattandosi di documenti privi di sottoscrizione, per i quali non era necessario procedere a formale disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.

LA DECISIONE.  La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione con sentenza n. 19155 del 17.07.2019, riportandosi ad una sua stessa recente pronuncia (cfr. Cass. Civ. 5141/2019), e ribadendo che

l’sms “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime”.  

La medesima efficacia probatoria era stata riconosciuta dalla stessa Corte con la sentenza n. 11606/2018 ai messaggi di posta elettronica:

l’e-mail costituisce, infatti, un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Il disconoscimento idoneo a fare perdere all’sms, all’e-mail o ad altro documento informatico, la qualità di prova deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Mantova aveva correttamente rilevato che il padre non aveva specificatamente ed esplicitamente contestato “l’invio ed il contenuto” degli sms (il cui contenuto era stato trascritto e così prodotto dalla ex moglie in giudizio): dagli sms si evinceva in modo inequivoco l’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo nido del figlio.

Il padre si era limitato, in giudizio, ad una generica contestazione della produzione avversaria, senza mai contestare ed allegare elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta meccanicamente in causa dalla ex moglie, per cui il suo disconoscimento era da reputarsi inefficace.

 

 

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