La voltura catastale di un immobile ereditario comporta accettazione tacita dell’eredità?

Con ordinanza n. 1438 depositata il 22.1.2020, la Corte di cassazione ha affermato che la voltura catastale di un immobile, unitamente ad altre circostanze in fatto, integra un’accettazione tacita dell’eredità.

IL CASO. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado il quale, su domanda della Banca, creditrice di Tizia, deceduta, aveva accertato che il convenuto Caio, successibile ex lege in qualità di figlio, aveva compiuto atti che importavano accettazione tacita dell’eredità materna.
Caio aveva proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, censurando anzitutto che la voltura catastale di un immobile ereditario costituisse atto di accettazione tacita dell’eredità ed, in secondo luogo, la ricostruzione dei fatti svolta dai Giudici di primo grado in relazione alla circostanza del possesso dell’immobile da parte del medesimo.

LA SENTENZA. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione d’appello che aveva confermato quella di primo grado, per la quale doveva reputarsi decisiva, ai fini dell’accettazione tacita, la voltura catastale riferita a immobili compresi nell’eredità.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui

“l’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002, n. 7075/1999)”.

La Corte di legittimità ha inoltre evidenziato che i giudici del merito avevano fatto discendere l’esistenza di una tacita accettazione di eredità non solo dall’avvenuta voltura catastale del bene, ma altresì considerando altre circostanze in fatto ovvero che il chiamato viveva nell’immobile ed aveva pagato gli oneri condominiali.

E’ stata ritenuta irrilevante invece la circostanza che l’erede Caio non aveva trasferito la propria residenza nell’immobile dopo la morte della madre, perché già vi risiedeva in precedenza in quanto - secondo la Cassazione - non è rilevante, nell’ambito della ricostruzione operata dalla Corte di merito, che il chiamato già abitasse nell’immobile e non ne avesse invece acquisito il possesso in un secondo tempo.

Secondo la Suprema Corte “l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. n. 12753/1999)”.

La Suprema Corte ha altresì precisato che, ad un attento esame, i rilievi della Corte di merito avrebbero portato ad introdurre una circostanza idonea a configurare l’acquisto dell’eredità, da parte dell’erede Caio, non già in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell’art. 485 c.c., essendo incontroverso in causa che il possesso si era protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato avesse provveduto a fare l’inventario. Ed infatti l’art. 485 c.c. si riferisce proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso degli beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019).

La Suprema Corte ha pertanto ritenuto la valutazione della Corte d’appello immune da censure e rigettato il ricorso promosso da Caio, con addebito delle spese.

La pronunzia riveste un notevole interesse, in quanto all’apertura della successione è importante valutare (caso per caso) gli atti che i chiamati possono o non possono compiere, nelle more dell’accettazione dell’eredità, per scongiurare accettazioni tacite in presenza di condizioni che richiedevano l’accettazione con beneficio di inventario (ad esempio le eredità gravate da debiti importanti).

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli