Indispensabile la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura per contestare il testamento olografo

Con l’ordinanza 33062/18, depositata il 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione, ha espresso il principio di diritto secondo cui grava sulla parte che contesta l’autenticità del testamento olografo l’onere di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, conseguentemente, l’onere della relativa prova.

IL CASO. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 5.12.2013, accogliendo il gravame proposto da Tizia, respingeva le domande di petizione dell’eredità avanzate in primo grado da Caio e Sempronio, entrambi cugini della de cuius. Secondo la Corte territoriale, gli attori appellati, anziché limitarsi al disconoscimento, avrebbero dovuto proporre querela di falso contro il testamento olografo che la convenuta appellante aveva invocato per paralizzare la pretesa avversa.
Contro tale decisione, Caio e Sempronio proponevano ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Col secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare inammissibile in appello l’eccezione dell’appellante sulla necessità di proposizione della querela di falso contro il testamento. Col terzo motivo denunciavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dal momento che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione sulla necessità della querela di falso perché la convenuta non aveva mai chiesto che venisse ordinato al notaio di esibire in giudizio l’originale del testamento per consentirne l’esame. Infine, col quarto motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 214 c.p.c., criticando il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso.

L’ORDINANZA. La questione riguarda la problematica delle modalità di contestazione dell’autenticità del testamento olografo che nella giurisprudenza, anche di legittimità, ha visto formarsi nel tempo due orientamenti contrapposti. Un primo che riteneva il testamento olografo pari ad una scrittura privata, con conseguente onere di semplice disconoscimento della scheda testamentaria ai fini della contestazione dell’autenticità della sua sottoscrizione e onere a carico del soggetto che produceva il documento di proporre istanza di verificazione del medesimo. Un secondo, secondo il quale, pur non dovendosi attribuire al testamento olografo la natura di atto pubblico, era necessario procedere con la querela di falso, con conseguente onere probatorio a carico della parte che contestava la genuinità della scheda testamentaria.
Con sentenza 12307/2015, le Sezioni Unite erano intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale, affermando che la parte che contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente onere della relativa prova in capo alla stessa.
Tornando alla sentenza in commento, la Corte di Cassazione, in merito al secondo motivo, ha ricordato che in appello “sono precluse solo le eccezioni in senso stretto, cioè quelle che hanno ad oggetto un fatto impeditivo di quello costitutivo dedotto dall’attore, ma non le mere difese, cioè le argomentazioni con cui si contrasta l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato” (ex multis SS.UU. 2951/16).
Esaminando, invece, congiuntamente il terzo e il quarto motivo, la Corte di legittimità li ha ritenuti infondati entrambi. Richiamando, infatti, la composizione del predetto contrasto operata dalle Sezioni Unite, ha affermato che

la parte che contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi dettati in tema di accertamento negativo”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dal momento che,

anziché limitarsi a disconoscere la scheda testamentaria della de cuius e a pretendere dalla convenuta il deposito in giudizio dell’originale custodito presso il notaio, gli attori appellati avrebbero dovuto promuovere l’accertamento negativo, con le relative conseguenze sul riparto dell’onere probatorio.

 

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