Il danno del marito al quale la moglie ha taciuto che quello che ha creduto suo era, in realtà, un “figlio della colpa”

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 558/2020, ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dall’ex marito di una donna per il “danno non patrimoniale e di natura endofamiliare che sosteneva di aver subito per aver scoperto solo dopo la cessazione del matrimonio che il figlio che riteneva esser nato da quest’ultimo era stato, invece, generato da un altro uomo, con il quale la moglie aveva intrattenuto una relazione adulterina.
L’attore in “un atto introduttivo” della lite “particolarmente schematico consistente in 26 righe di ricostruzione in fatto ed in diritto della controversia” aveva riferito che, unitosi in matrimonio con la donna nel 1994, costei nel 1996 aveva partorito un figlio che era stato registrato come figlio legittimo della coppia negli atti di stato civile e che, separatosi nel 1999 ed avendo divorziato nel 2005, solo in epoca successiva era venuto a conoscenza della predetta relazione adulterina.
Aveva, quindi, promosso una causa di disconoscimento di paternità nel corso della quale la CTU esperita aveva dimostrato l’”incompatibilità genetica” tra lui ed X, suo preteso figlio, anche se, poi, la sua domanda era stata dichiarata inammissibile per l’inosservanza del termine decadenziale previsto dall’art. 244 c.c..
Su questi presupposti l’attore chiedeva di essere risarcito per la “scoperta di non essere il padre biologicodi X e per il fatto che l’ex moglie gli avevacelato… che la propria gravidanza e la nascita del figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo.
L’ex moglie si era difesa anzitutto sostenendo che la declaratoria di inammissibilità della domanda di riconoscimento aveva consolidato in capo ad X lo status di figlio legittimo dell’attore, così precludendo a quest’ultimo il diritto al risarcimento del danno che aveva azionato, ed inoltre di essere “sempre stata convinta della effettiva paternità dell’ex marito rispetto al figlio, e che comunque difettavano nel caso di specie i comportamenti ingiuriosi, offensivi ed aggressivi necessari per potere configurare la risarcibilità del danno endofamiliare”.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (prove testimoniali e CTU), la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c..
Quest’ultima, dopo aver osservato che “da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari” ed averne riassunto i presupposti, con riferimento alla controversia in decisione ha rilevato che “l’attore ha effettivamente dedotto l’esistenza di un comportamento della ex moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare, ed in particolare quello” di aver celato all’ex marito di non essere il padre di X, essendo questi il frutto di una sua relazione extraconiugale.
La sentenza precisa, poi, che nel caso specifico “il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua incisione con particolare gravità” non erano stati “ricondotti” dall’attore “alla mera e semplice violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò che sarebbe rilevante ex articolo 143 c.c. nell’ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità insultante ed ingiuriosa”, bensì “alla diversa e distinta situazione di nascondere al marito che la gravidanza era dovuta ad rapporto con un altro uomo”.

Secondo il Tribunale “la consapevolezza quindi, da parte della convenuta, che la propria gravidanza era dovuta alla relazione extraconiugale” avrebbe rappresentato “un elemento costitutivo della domanda risarcitoria” proposta dall’attore, con la conseguenza che sarebbe gravato su quest’ultimo, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare (anche) tale consapevolezza.

Tale assunto, peraltro, sarebbe stato imposto pure dal fatto che “la mera relazione extraconiugale”, essendo stata priva dei suddetti caratteri di offensività nei confronti del coniuge, sarebbe stata inidonea “a fondare la domanda risarcitoria”.
Competeva, quindi, “all’attore, se del caso anche in via presuntiva, dare prova di quanto dedotto in ordine a tale consapevolezza, atteso che la convenuta” l’aveva “recisamente negata” ed, anzi, sosteneva di esser stata “convinta all’epoca della CTU biologica della paternità dell’attore”.
Poiché l’attore non aveva provato la suddetta “consapevolezza”, la sua domanda doveva esser rigettata.
L’impostazione teorica sulla quale la sentenza ha fondato tale decisione appare corretta nelle sue premesse, laddove ha rilevato che l’attore non lamentava tanto la violazione dell’obbligo di fedeltà, inteso come esclusiva “dedizione fisica e spirituale”, attribuendo al coniuge la violazione di un obbligo di diverso contenuto e, dunque, la commissione di un illecito differente dall’infedeltà consumata con modalità offensive.
Ma non convince quanto all’identificazione di tale illecito ed alle conseguenze che ne ha tratto.
Per quanto la motivazione della sentenza dia conto in modo assai succinto della prospettazione (peraltro descritta anch’essa come “particolarmente schematica”) dell’illecito civile che l’attore attribuiva alla convenuta, è chiaro, invero, che questa consisteva in nuce nel fatto di avergli nascosto la reale paternità di colui che egli aveva creduto esser suo figlio, ma che tale, invece, non era.
Una simile condotta implica indubbiamente una violazione dei doveri coniugali.

In proposito va osservato che il dovere di fedeltà prescritto dall’art. 143 c.c. non si limita all’impegno dei coniugi di “non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale” reciproca, come mostra di ritenere il Tribunale reggiano, ma comprende pure un impegno di lealtà nei confronti dell'altro coniuge, come affermato sia dalla dottrina (Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, in Comm. Schlesinger, sub artt. 143-148, Milano, 1990, 32; ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, in Tratt. Rescigno, 3, II, 2a ed., Torino, 1996, 39), che dalla giurisprudenza (Cass. civ. n. 9287/1997; Tribunale Latina, sez. II, 22/02/2012).

Per non dire che il dovere di assistenza morale implica altresì l’obbligo di comunicare al coniuge quelle notizie, anche di carattere personale, che possono influire sulla vita familiare (Finocchiaro F., Matrimonio, 2a ed., in Comm. Scialoja, Branca, II, sub artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993, 260).
E’, quindi, indiscutibile che il tacere al marito la paternità extraconiugale del proprio figlio rappresenti per una moglie una (grave) violazione dei suddetti doveri e, dunque, una condotta illecita, come tale implicante una possibile responsabilità aquiliana alla stregua della ormai radicata giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza stessa.
Tale responsabilità, tuttavia, non riguarda solo le condotte dolose, e cioè quelle connotate dalla “consapevolezza” della condotta stessa e del danno ad altri cagionato, come pare aver ritenuto il decidente, bensì pure quelle colpose, caratterizzate dalla negligenza, imprudenza o imperizia ovvero dall’inosservanza di regole o norme di condotta da parte dell’agente.
Perciò, per quanto sia fondato il rilievo per cui l’onere di provare il dolo o della colpa del danneggiante grava sul danneggiato, non pare che, nel caso specifico, la responsabilità dell’ex moglie potesse escludersi per il solo fatto che l’attore non aveva provato il dolo di quest’ultima.
Dalla pur schematica allegazione dei fatti formulata dall’attore potevano trarsi, invero, elementi sufficienti a ravvisare una condotta colposa di quest’ultima, poiché l’aver intrattenuto rapporti sessuali con un altro uomo in costanza di matrimonio implicava di per sé solo il rischio di una paternità adulterina.
Tanto più che, da quanto si legge nella citata sentenza, la convenuta non aveva giustificato la propria convinzione, rilevatasi poi erronea, col fatto che si fosse trattato di rapporti “protetti” ovvero con qualche altra specifica circostanza idonea ad escludere o a rendere quanto meno improbabile tale eventualità.
Il fatto che costei non si fosse premurata di chiarire a sé stessa e di comunicare poi al marito l’avveramento di un simile rischio costituiva una condotta imprudente e negligente, suscettibile anch’essa di ledere diritti del coniuge costituzionalmente protetti, seppur a titolo di colpa.
Né il fatto che l’attore, nel suo sin troppo essenziale libello introduttivo, avesse imputato all’ex moglie di avergli “celato” la effettiva paternità del figlio parrebbe argomento sufficiente per giustificare una lettura restrittiva della relativa editio actionis, tale da poterne desumere la volontà della parte di limitare il presupposto dell’azione aquiliana che aveva esercitato alla sola ipotesi dolosa, escludendo invece quella colposa, pur ordinariamente ammessa dal nostro ordinamento (ed, anzi, nettamente prevalente nella casistica forense).

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