Migliorie apportate sull’immobile da parte di un coerede, riflessi in sede di divisione

02 SETTEMBRE 2020 | Legittimari | Successioni e donazioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15300, depositata il 17.7.2020, torna su un tema sempre molto dibattuto, riguardante le migliorie apportate da uno dei coeredi sull’immobile oggetto di divisione ereditaria

IL CASO. Tizio, in qualità di coerede, aveva chiesto che, nella divisione dell’immobile ereditario, venissero considerate le migliorie che vi aveva realizzato, argomentando che le addizioni e le migliorie apportate al bene comune da un condividente entrano a far parte della massa e di esse si deve tener conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli.

Con la sentenza d’appello, la Corte di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, aveva deciso la controversia insorta tra gli eredi, sciogliendo la comunione ereditaria e determinando l’importo dovuto dagli altri coeredi a quello che aveva apportato le migliorie nella somma pari alla spesa impiegata per dette migliorie, detratta la quota di 2/12 che sarebbe dovuta rimanere a carico del medesimo in qualità di coerede.

LA SENTENZA. Il coerede Tizio, con ricorso per Cassazione, ha lamentato la violazione dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. per asserita violazione della regola di diritto secondo la quale le addizioni e le migliorie apportate al bene comune da un condividente entrano a far parte della massa e di esse si deve tener conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli.

Secondo il ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato, dopo aver riconosciuto che le addizioni e le migliorie erano state realizzate dal coerede Tizio, perché avevano omesso di tener conto dell’incremento di valore dell’immobile, in seguito alle migliorie stesse, nella liquidazione dei conguagli della divisione.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato alla stregua del consolidato orientamento secondo il quale il coerede che, sul bene comune da lui posseduto, abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti –, ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5135; Cass. 27 giugno 2013, n. 16206).


Dalla decisione in esame deriva quindi che la ragione di credito del coerede che dimostri di aver apportato migliorie agli immobili oggetto di divisione ereditaria, va limitata agli importi di spesa sostenuti e non già all’incremento di valore del bene.

Il coerede avrà quindi diritto al rimborso delle spese sostenute, detratta la quota ereditaria di sua pertinenza, che rimane a suo carico. 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli