Per l’annullamento del testamento è necessaria la prova che il testatore era incapace in modo assoluto di autodeterminarsi

Con la sentenza n. 11358/19, depositata il 29 aprile 2019, la Corte di Cassazione (Sez. II Civ.), ha affermato che per ottenere l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, ex art. 591 c.c., non è sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma è necessaria la prova che il testatore era privo in modo assoluto, per una incapacità transitoria o permanente, al momento della relazione del testamento, della coscienza dei propri atti intesa come capacità di autodeterminarsi.

IL CASO. Tizio, in qualità di tutore di Caia, aveva convenuto Sempronio, designato erede nel testamento pubblico di Caia, datato 22.4.2000, avanti il Tribunale di Catania. L’attore, tra le altre domande, chiedeva l’annullamento della scheda testamentaria per incapacità di intendere e di volere della testatrice.
Il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, che proponeva appello. I Giudici di secondo grado confermavano la sentenza di primo grado, ritenendo che l’attore non aveva fornito la prova della pretesa incapacità di Caia.

LA SENTENZA. Con uno dei diversi motivi di ricorso in cassazione, Tizio deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 428, 591, 2697 e ss., 2727 e ss. c.c.. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva violato le disposizioni richiamate nel negare l’assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere probatorio circa la incapacità naturale di intendere e di volere della testatrice a far tempo dalla data del testamento.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, evidenziava che la Corte d’appello aveva escluso, con motivazione congrua, la sussistenza della prova che la testatrice fosse priva, al momento della relazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Infatti, i Giudici d’appello erano giunti alla suindicata conclusione sulla base dell’attenta disamina degli elementi probatori, valorizzando in particolare, con motivazione puntuale e coerente, oltreché insindacabile da parte della Corte di legittimità, i risultati dell’esame clinico e testologico effettuato sulla testatrice nel luglio del 2000, nell’ambito di un procedimento penale.
La Corte d’appello aveva quindi escluso la sussistenza dell’incapacità della testatrice nell’esercizio del proprio discrezionale apprezzamento, e così facendo non aveva violato l’art. 2697 c.c..
Inoltre, secondo gli ermellini le conclusioni a cui era giunta la sentenza impugnata erano rafforzate dal consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo cui “l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (così Cass. 25845/2008)”.

E’ quindi principio consolidato nella giurisprudenza che,

per potersi configurare l’annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, il testatore deve essere privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della capacità di autodeterminarsi intesa come coscienza degli atti che pone in essere, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive dello stesso.

Ciò che, come noto, rende assai difficile la prova in tema di impugnativa del testamento per incapacità di intendere e di volere, tenuto conto del collegato (e consolidato) orientamento della giurisprudenza secondo cui, pur in presenza di un’incapacità del soggetto, è sufficiente la prova di un lucido intervallo per non potersi configurare l’annullamento del testamento, con diversa ripartizione dell’onere probatorio in base alla natura della incapacità (così, tra le tante, Cass. 25053/2018: “in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento)".

 

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