Quando l’immobile non è comodamente divisibile, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio della quota maggiore per l’assegnazione del bene

Con l’ordinanza 8233/19, depositata il 22 marzo 2019, la Corte di cassazione, Sez. II Civ., ha espresso il principio di diritto secondo cui l’art. 720 c.c., per l’assegnazione di uno o più immobili non comodamente divisibili, più che un obbligo ad attenersi al criterio della quota maggiore, stabilisce un potere discrezionale di derogare a detto principio.

IL CASO. La vicenda ha origine da una domanda promossa da Tizio nei confronti della sorella Caia per lo scioglimento della comunione avente ad oggetto un immobile. Detto immobile, caduto in successione con la morte del coniuge di Caia (il quale aveva lasciato eredi, per ½ ciascuno, i due figli Mevio e Sempronio e legataria per 1/3 la coniuge Caia), era stato acquistato da Tizio in forza di sentenza ex art. 2932 c.c.. Detta sentenza era in esecuzione di un contratto preliminare con cui Mevio, già acquirente dei diritti del fratello Sempronio, aveva promesso in vendita a Tizio i 4/6 della proprietà ed i 2/6 della nuda proprietà dell’immobile.
Caia si era costituita in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata la simulazione assoluta del contratto preliminare.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di Caia ed accolto, invece, la domanda di Tizio di scioglimento della comunione, assegnandogli il bene per intero, dietro pagamento di conguaglio in favore della sorella Caia.
La Corte territoriale rigettava l’appello proposto da Caia rilevando, in particolare, “che il bene, non comodamente divisibile, correttamente era stato assegnato al titolare della quota maggioritaria”.
Caia proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. In particolare, chiedeva che venisse accertata la violazione dell’art. 720 c.c., nonché l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo e contestava l’assegnazione del bene a Tizio, in qualità di quotista di maggioranza, senza considerare la contrapposta pretesa della ricorrente, né operare una comparazione tra i reciproci interessi.

L’ORDINANZA. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la doglianza di Caia inammissibile nella parte in cui deduceva il vizio di motivazione al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
Proseguiva la Corte di legittimità, riconoscendo che

la Corte d’appello correttamente aveva assegnato il bene non comodamente divisibile al quotista di maggioranza, data l’esistenza di un criterio preferenziale dettato dall’art. 720 c.c..

Secondo la Corte di cassazione,

la contrapposta richiesta della quotista di minoranza era priva di supporto, non avendo Caia dimostrato di non poter accedere ad altre soluzioni abitative.

In particolare la Corte ha affermato che

il principio stabilito all’art. 720 c.c. “non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota

(da ultimo, Cass. 22/08/2018, n. 20961)”.
La Corte ha, poi, assunto essere “vero altresì che, ai fini della divisione dell’immobile non comodamente divisibile, il giudice è tenuto a procedere all’assegnazione per scongiurare la vendita, che costituisce extrema ratio adottabile solo in caso di indisponibilità di tutti i condividenti (ex plurimis, Cass. 22/03/2004, n. 5679)”.
Infine, essa ha ritenuto che, nel caso specifico, “il tema della comparazione tra le rispettive istanze neppure si è posto, in assenza di prova dell’interesse che avrebbe potuto supportare l’istanza di assegnazione di Caia, e di conseguenza la conferma dell’assegnazione del bene all’altro convivente, quotista di maggioranza, non richiedeva specifica motivazione”.
In conclusione, la Corte ha quindi affermato che il criterio di cui all’art. 720 c.c. non costituisce un obbligo per il giudice, ma un criterio preferenziale in assenza di elementi a supporto dell’accoglimento della domanda di assegnazione del bene in favore dell’altro condividente.

 

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