Scioglimento della comunione ereditaria in via giudiziale ed immobili abusivi: l’intervento delle Sezioni Unite ne chiarisce i requisiti richiesti a pena di nullità

05 DICEMBRE 2019 | Successioni e donazioni

Con la pronunzia n. 25021 del 7 ottobre 2019 le Sezioni Unite affrontano un tema molto attuale e frequente relativo ai requisiti dello scioglimento in via giudiziale delle comunioni ereditarie con riguardo alle normative urbanistiche vigenti.

IL CASO. La Curatela del fallimento di Tizio ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, i coeredi Caio e Sempronio per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra il fallito ed i convenuti (fratelli del medesimo) relativamente ad un immobile proveniente dalla successione legittima del comune genitore. In tale contesto il Curatore ha chiesto l’assegnazione alla procedura della quota (pari a 2/9) spettante al fallito; in subordine, per il caso di non comoda divisibilità, ha chiesto la vendita del fabbricato con ripartizione del ricavato.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno respinto le domande attoree.
Secondo la Corte territoriale, lo scioglimento della comunione ereditaria non poteva essere disposto perché l’immobile oggetto della domanda di divisione, originariamente costituito dal solo piano terra (edificato prima del 1940), era stato sopraelevato nel periodo compreso tra il 1970 e il 1976 in assenza di concessione edilizia. Secondo i giudici di secondo grado, lo scioglimento della comunione ereditaria rientrerebbe a pieno titolo tra gli atti inter vivos e, come tale, sarebbe assoggettato alle disposizioni di cui alla l. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, che vietano – comminando la sanzione della nullità – la stipulazione di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici (o a loro parti) dai quali non risultino gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o ai quali non sia allegata copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione (c.d. “dichiarazioni urbanistiche”).
Secondo la Corte territoriale, inoltre, nella specie, sarebbe inapplicabile il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 5, che esclude la nullità degli atti posti in essere nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, dovendo tale norma intendersi riferita solo alle vendite disposte nell’ambito di procedure esecutive.
La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, investita della decisione del ricorso di Tizio, con ordinanza interlocutoria n. 25836 del 16 ottobre 2018, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando come il ricorso presentasse una “questione di massima di particolare importanza”.
L’ordinanza interlocutoria ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la nullità prevista dalla l. n. 47 del 1985, art. 17 (ora d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46), per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria, deve ritenersi limitata ai soli atti “tra vivi” e non riguarda, invece, gli atti “mortis causa” e quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria; e ha ritenuto che tale giurisprudenza meriti di essere rimeditata alla luce delle critiche avanzate dalla dottrina, sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell’atto divisorio.
Secondo le Sezioni Unite si tratta di stabilire quindi se, tra gli atti tra vivi per i quali la l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni (“prima questione di diritto”).
Ove la risposta a tale questione risulti positiva, si tratta di risolvere un’altra conseguente questione di diritto: se possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità prevista dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (ma anche dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1), solo gli atti di scioglimento della comunione “ordinaria” o anche quelli di scioglimento della comunione “ereditaria” (“seconda questione di diritto”).
Dopo un esteso ed articolato iter argomentativo, le Sezioni Unite concludono nel senso che va preso atto che la l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 (e della disposizione che lo ha preceduto). Da ciò consegue che nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza quindi a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all’entrata in vigore della l. n. 47 del 1985.
Inoltre, se la morte dell’autore del negozio è l’evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.
Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendetemente dalla morte del de cuius. Esso, infatti, produce i propri effetti in via immediata in ragione dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge.
L’atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all’atto di scioglimento della comunione ordinaria, la diversa origine della comunione non muta né la natura, né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario.
Da tale conclusione l’enunciazione del primo principio di diritto:
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Vanno poi esaminate, secondo le Sezioni Unite, le implicazioni che le conclusioni del primo principio di diritto, relativo allo scioglimento della comunione ereditaria in generale, hanno sulla divisione “giudiziale” dell’eredità.
Le problematiche da esaminare sono due: la prima, di carattere più generale, attiene all’applicabilità alla divisione giudiziale dell’eredità del medesimo regime che vale per la divisione convenzionale; la seconda concerne la possibilità di procedere ad una divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario, con esclusione dell’edificio abusivo.
Dopo estesa ed articolata motivazione, le Sezioni Unite sono giunte alla enunciazione del secondo principio di diritto:
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Infine, sulla terza questione della divisione parziale, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
Da quanto enunciato dall’importante sentenza in commento consegue, per gli operatori del diritto, l’attenzione da porre – in via preliminare alla domanda di divisione giudiziale - allo stato dell’immobile, oggetto della domanda di divisione, dal punto di vista della normativa urbanistico – edilizia vigente ed inderogabile, onde valutare, anzitutto, la regolarità dell’immobile, presupposto della proponibilità e procedibilità della domanda di divisione; in difetto, la proposizione di una domanda di divisione che escluda il bene abusivo, la cui irregolarità arresterebbe la domanda di divisione dell’intero asse ereditario, incluso il bene da sanare.

 

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