Comportamento discriminatorio nei confronti dell’alunno disabile: la giurisdizione è del Giudice ordinario

IL CASO. In data 12 marzo 2018 il Tribunale di Caltanissetta emetteva un provvedimento cautelare volto a far cessare la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune ai danni di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico ed iscritto alla scuola dell’infanzia. L’amministrazione comunale, infatti, aveva disposto l’assegnazione di un assistente alla comunicazione per 10 ore settimanali, anziché 22 come previsto dal piano dinamico relazionale relativo al minore.
Il Comune, che costituendosi aveva già aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del T.A.R., proponeva ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell’art. 41 c.p.c..

LA DECISIONE. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 16 aprile - 8 ottobre 2019, n. 25101, ritenuto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Caltanissetta sull’istanza cautelare (in quanto pronuncia inidonea a passare in giudicato), hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo.  
In continuità con la propria giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno infatti ribadito che “il ‘piano educativo individualizzato’, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo”.
Pertanto,

la condotta dell’amministrazione scolastica che non appresti e non garantisca il supporto per il numero di ore previste dal piano educativo individualizzato comporta una “contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario”.

Più nello specifico, mentre per gli aspetti riguardanti la fase precedente a quella della redazione del p.e.i. la competenza spetta al giudice amministrativo, una volta approvato il p.e.i., l’amministrazione scolastica è priva di potere discrezionale e quindi “l’omissione o le insufficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico”, realizzandosi così una discriminazione indiretta.
Infine, le Sezioni Unite hanno precisato che non può considerarsi - così come sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - condizione necessaria cui subordinare la sussistenza della giurisdizione ordinaria l’aver espressamente dedotto nella domanda giudiziale la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno. Tale interpretazione, invero, finirebbe per rimettere al ricorrente piena discrezionalità rispetto al giudice da adire.

 

 

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