Il fantasma dell’inesistenza della notifica

Con ordinanza n. 4479 del 24.7.2017 il Tribunale di Treviso, nell’ambito di un procedimento promosso ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., si è pronunciato in ordine alla notifica eseguita ad una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, anziché all’amministratore.  
La vicenda del decreto ingiuntivo, dell’atto di precetto e del successivo pignoramento di cui si è occupato il Giudice di Treviso, rimane necessariamente marginale rispetto alla questione più rilevante, di cui pure necessariamente si è occupato, relativa alla nullità/inesistenza della notificazione a persona sottoposta ad a.d.s..
Infatti, con l’ordinanza in questione, il Tribunale, facendo puntuale applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14917/2016, ritiene affetto da  nullità sanabile ex tunc l’atto notificato personalmente ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno e, pertanto, ritiene inapplicabile la norma relativa all’inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nei termini (per omessa notifica o per notifica giuridicamente inesistente).
In particolare, il Giudice di merito ricorda che la nullità è la regola, mentre l’inesistenza dell’atto è un’eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza per pochissime ipotesi.
Vale la pena ricordare che, secondo le Sezioni Unite citate, “l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto”.
Viene dunque abbandonato il principio giurisprudenziale lungamente seguito, secondo cui il discrimine tra le due categorie era da ravvisare nell’esistenza o meno “d’un qualche collegamento” tra luogo della notifica e persona del destinatario.
Nella ricerca di un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le nozioni di nullità e di inesistenza della notificazione, il Giudice di legittimità sottolinea come il legislatore, all’art. 160 c.p.c., e con il rilievo centrale ai nostri fini dell’art. 156 c.p.c., si occupi solamente delle ipotesi di nullità della notificazione, mentre non contempla la categoria dell’inesistenza in quanto, in effetti, non ha motivo di disciplinare ciò che non esiste: trattasi dunque di ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prenderle nemmeno in considerazione.
In particolare riveste importanza decisiva il terzo comma dell’art. 156 c.p.c., il quale, dopo avere disposto ai commi precedenti che la nullità può essere pronunciata oltre che nei casi previsti dalla legge e persino qualora l’atto manchi dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo, statuisce, però, che la nullità “non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”
Da tale norma deriva che, nel rispetto del principio di strumentalità delle forme, “occorre che un “atto”, riconoscibile come “notificazione”, esista, nei ristretti termini indicati” e quindi, in tal caso, qualunque vizio della notificazione ricade nell’ambito della nullità.
In sintesi, l’attività di notificazione ha lo scopo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, ed è quindi finalizzato a conseguire la certezza legale che esso sia entrato nella  sfera di conoscibilità del notificando, con gli effetti che ne conseguono.
Essa consiste in una sequenza di atti, ordinati in un procedimento articolato in fasi e finalizzato allo scopo suddetto.
Gli elementi imprescindibili di tale procedimento, i requisiti strutturali cioè della notificazione, sono pertanto:
a) l’attività di trasmissione che deve essere effettuata da soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità di compiere l’attività stessa in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere stesso;
b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba ex lege comunque considerarsi eseguita: restano dunque esclusi solo i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
”.
Solo in mancanza di tali requisiti trova applicazione la categoria dell’inesistenza.
In tutte le altre ipotesi il vizio renderà nulla la notificazione.
Alla luce di questi presupposti,

secondo il Tribunale di Treviso, la notificazione fatta ad una persona sottoposta alla misura di protezione dell’a.d.s., al pari di quella fatta all’interdetto o al minorenne, sarà affetta da nullità, e dunque sanabile mediante, ad esempio, la costituzione in giudizio, fatta anche al solo fine di eccepire la nullità, in quanto essa avrà raggiunto il suo scopo.  


Nel caso in esame, il rimedio di cui all’art. 188 c.p.c., in relazione all’art. 644 c.p.c., che presuppone l’omessa notificazione, ovvero la sua inesistenza giuridica, al debitore nei termini previsti, non poteva trovare applicazione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti sia del beneficiario che dell’amministratore, condebitori solidali, e ad entrambi notificato.
L’atto aveva dunque raggiunto il suo scopo in quanto il primo era venuto a conoscenza anche del fatto che il decreto era stato emesso e notificato pure nei confronti del secondo.


   

 

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