Affido esclusivo al padre se la madre manipola la figlia minore e la convince a mentire

IL CASO. Il Tribunale di Reggio Emilia, a conclusione di un procedimento ex art. 710 c.p.c., aveva disposto l'affido esclusivo della figlia minore al padre con collocazione prevalente presso lo stesso, demandando ai Servizi Sociali di vigilare sul concreto rispetto del diritto di visita stabilito a favore della madre.

La Corte d’Appello di Bologna, adita dalla madre, confermava il decreto di primo grado.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione la madre.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3028 del 11.12.2019, pubblicata il 10.02.2020, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cassazione SSUU n. 22238 del 21.10.2009; Cass. n. 28998 del 12.11.2018; Cass. n. 12018 del 07.05.2019), ha ribadito come “il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”.

Con il primo motivo la ricorrente denunciava come la Corte d'Appello non avesse valutato le censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla violazione del principio del contraddittorio per non aver concesso, nonostante la richiesta della difesa, un termine per note. Il motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato in ragione del fatto che il procedimento promosso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. è un procedimento contenzioso dove il contraddittorio fra le parti e il diritto di difesa vengono assicurati attraverso la trattazione orale, senza previsione di un diritto delle parti alla concessione di termini per depositare scritti difensivi.

Con il secondo motivo, la madre censurava la sentenza di secondo grado perché la Corte non aveva esaminato le censure mosse alla CTU sulla inattendibilità della minore circa la preferenza manifestata al trasferimento presso il padre ed il giudizio negativo nei confronti della madre. L'omesso esame avrebbe portato la Corte territoriale a confermare le accuse addebitate alla madre, ovvero di “avere manipolato ed esercitato condotte coercitive nei confronti della figlia minore”, sì da indurre il Giudice a disporre l'affido esclusivo della figlia al padre in luogo dell'affido condiviso. 

Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. E' stato, invero, riconosciuto come

la Corte d'Appello aveva dato conto di tutti gli approfondimenti delle dinamiche che avevano coinvolto la minore ed aveva optato per il regime dell'affidamento esclusivo al padre in ragione sia delle dichiarazioni, ritenute attendibili, rese dalla minore sull'essere stata indotta dalla madre a mentire sulle condotte del padre, sia del suo positivo inserimento familiare e relazionale presso il padre, nonché del disagio manifestato dalla bambina al contesto familiare materno nell'ambito del quale veniva affidata in via pressoché esclusiva a persone estranee.  

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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