Protezione Umanitaria non dovuta al padre straniero di un minore già soggiornante in Italia con la madre

O.F. si è rivolto al Tribunale di Ancona, chiedendo il riconoscimento del proprio status di rifugiato e l’ammissione alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria. 

Il Tribunale, con decreto del 26.07.2018, ha rigettato entrambe le richieste.

O.F. ha impugnato per Cassazione tale decreto, assumendo, in particolare, che il Tribunale non avrebbe apprezzato la sua situazione personale: egli, infatti, era giunto in Italia con la compagna ed il figlio di pochi mesi, i quali ultimi avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo il ricorrente, il confronto tra la sua vita privata e familiare condotta in Italia con quella da lui vissuta nel suo Paese d’origine prima della partenza (e che si sarebbe trovato a rivivere in ipotesi di rientro), avrebbe dovuto portare ad un giudizio prognostico di “elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio”, tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria.

O.F., in particolare, ha ritenuto che il decreto del Tribunale di Ancona si ponesse in contrasto con gli. 5, comma 6 e 19 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); con l’art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); con l’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (che pone il divieto di interferenze arbitrarie nella vita private delle persone) e con l’art. 8 della CEDU (rubricato “diritto al rispetto della vita privata e familiare”) e della Convenzione dei Diritti del Fanciullo.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha ritenuto il ricorso presentato da O.F. inammissibile, anzitutto perché talmente generico da impedire la comprensione dei termini precisi con cui la questione della protezione umanitaria era stata posta avanti al Tribunale di Ancona.

Il ricorrente, infatti, si era limitato a far riferimento ad una non chiara “situazione soggettiva e oggettiva del nucleo familiare e degli obblighi nazionali ed internazionali a tutela dell’unità familiare”.

La Cassazione ha poi sottolineato come anche in materia di protezione internazionale dello straniero debba essere rispettato il principio dispositivo, in forza del quale il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato. In difetto, precisa la Corte, il giudice non ha il potere di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che, nel caso di specie, “dibattendosi di questione di cui il Tribunale non si è occupato, competeva all’istante chiarire il contenuto delle allegazioni poste a fondamento della domanda di cui trattasi”.

E ciò nonostante il dovere che in materia di protezione internazionale grava sul giudice di ricoprire un “ruolo attivo nell’istruzione disancorandosi dal principio del dispositivo proprio del giudizio civile ordinario” sancito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1343/2020 (già commentata nel nostro sito che, quindi, limita fortemente l’operatività del principio dispositivo.

In ogni caso, è sempre necessario effettuare un’attenta operazione di bilanciamento (diversa a seconda del grado di giudizio in cui viene attuata) tra il principio della domanda e quelli di semplificazione del rito, effettività del contraddittorio e di riduzione della durata del processo, tipici dei giudizi sul diritto al riconoscimento della protezione internazionale

Avanti la Corte di Cassazione il principio dispositivo torna ad espandersi, poiché si tratta di un giudizio a critica rigidamente vincolata.

Tornando alla pronuncia in commento Suprema Corte sottolinea, inoltre, come ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h-bis del D. Lgs. n. 25/2008 (come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b, n. 1 del D. Lgs. n. 142/2015) le “persone vulnerabili” sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali. 

Il ricorrente non rientra in alcuna di queste categorie, non essendo egli un “genitore singolo con figli minori”.

Peraltro la disciplina sull’immigrazione pone una specifica tutela a presidio dell’unità familiare e della tutela nel minore agli articoli 28 e s.s. del D. Lgs. n. 286/1998 attraverso gli istituti del ricongiungimento familiare (art. 29), del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) nonché con specifiche disposizioni in favore dei figli minori di uno straniero (art. 31) e dei minori affidati al momento del compimento della maggiore età (art. 32). 

Di tale normativa avrebbe dovuto avvalersi il ricorrente. Mentre, come osserva la Corte, O.F. nel proprio ricorso “non si fa affatto carico di tale dato, da correlare al rilievo per cui la protezione umanitaria risulta essere una misura atipica, ma pur sempre residuale”.

Carattere residuale della protezione umanitaria quesito sul quale si era già soffermata la già richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n. 29053/2019.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli