COVID-19: le linee guida del CNF in materia di famiglia

Il 20 aprile scorso il CNF ha approvato le “linee guida” - elaborate dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, sentite le Associazioni specializzate - che dovrebbero regolare i procedimenti in materia di diritto di famiglia “limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno”.

L’intento di proporre un "regime uniforme" è sicuramente pregevole viste le criticità emerse ovunque e il disorientamento provocato dalla miriade di protocolli adottati dai Presidenti dei vari Tribunali, a volte in contrasto con le indicazioni impartite dalle Corti d’Appello e a seguito di intese più o meno sbrigative e sommarie con i Consigli degli Ordini forensi.

Pregevole anche che il CNF abbia richiamato l’attenzione

  • sull’importanza di dare veloce e concreta risposta all’esigenza di regolamentazione della crisi familiare ancor più in un momento storico in cui, a causa del confinamento, le tensioni familiari possono esplodere ed esporre la prole al pericolo di assistere alla degenerazione di tali rapporti senza nemmeno la via di fuga della scuola, della casa di nonni, delle parrocchie, delle palestre;
  • sul fatto che l’emergenza non può sospendere il diritto al giusto processo, che comporta anche in alcuni casi il diritto delle parti e degli avvocati a un’udienza vera 

Se ne sentiva davvero l’esigenza perché la maggior parte dei provvedimenti e protocolli adottati mostra di aver considerato il diritto alla salute come assoluto e sovraordinato a ogni altro e lo intende come diritto a non essere contagiati dal terribile virus e non certo come diritto a un complessivo benessere psicofisico, sicché non è stata affatto avvertita la necessità di bilanciamento con altri diritti di rango costituzionale, e tra questi quello alla tutela della famiglia e delle relazioni, e quello del giusto processo. 

Inoltre l’interpretazione restrittiva dell’art. 83  DL 18/2020 che, come abbiamo già sottolineato, con pochissime eccezioni è stata  adottata da Corti e Tribunali, ha comportato un rinvio generalizzato di udienze e la sospensione dei termini anche per procedimenti come sono quelli di famiglia, in cui la mancanza di risposte giudiziarie sollecite esaspera i conflitti insorti e espone i soggetti vulnerabili a rischi a volte ben maggiori di quelli del contagio Covid.

Per cercare quindi, almeno nella “fase 2”, il contemperamento dei diversi interessi e diritti il CNF ha ritenuto opportuno proporre delle soluzioni sia per i procedimenti consensuali che per quelli contenziosi sia per i procedimenti in camera di consiglio sia per le negoziazioni assistite con un approfondimento sullo svolgimento dell’udienze da remoto.

Purtroppo lo sforzo incontra due limiti importanti

  • le linee guida del CNF chiaramente non vincolano i Giudici e valgono piuttosto come suggerimenti per i Consigli dell’Ordine con cui il legislatore prescrive che i Dirigenti degli Uffici Giudiziario debbano confrontarsi … ma ormai molti protocolli son stati approvati, molti provvedimenti emessi e in certi casi delle due l’una: o i Consigli dell’Ordine hanno tenuto in scarsa considerazione le linee guida del CNF o i Presidenti di Tribunali e Corti hanno tenuto in scarsa considerazione i Consigli dell’Ordine;
  • le linee sono state pubblicate prima della conversione in legge (27/20) del D.L.18/20 e prima della pubblicazione del D.L. 28/20, provvedimenti legislativi che hanno entrambi modificato l’art. 83 del D.L 18/20 che disciplina le materie escluse dal rinvio e le cui udienze quindi possono essere trattate.

Soprattutto il nostro legislatore che ha lasciato i tabaccai sempre aperti, che in qualche modo ha consentito di riaprire i bar, che tra poco farà riaprire anche estetiste e parrucchiere, ha prorogato al 30 luglio e quindi di fatto a settembre - perché la sospensione feriale dei termini non è stata toccata - il termine emergenziale.
  
Per i procedimenti di natura consensuale il CNF raccomanda la cd trattazione scritta suggerendo che i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione”, almeno 24 h prima dell’udienza virtuale, trasmettano al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti nella quale ognuna dichiara di non volersi conciliare o di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di essere stata edotta del proprio diritto a partecipare all’udienza ma che vi rinuncia stante l’emergenza sanitaria.

Per i procedimenti di natura contenziosa il CNF sollecita come soluzione privilegiata l’udienza in cui le parti e i difensori compaiono personalmente in Tribunale.

Indica l’udienza da remoto come soluzione solo ove gli interessi delle parti siano tali da non consentire il rinvio e l’udienza non possa essere celebrata senza compromettere il diritto alla salute.

La ricorrenza di queste condizioni andrà però valutata caso per caso dal difensore e dal giudice soprattutto quando si tratti di valutare le capacità genitoriali.

Si raccomanda in particolare che i collegamenti da remoto non avvengano dalle singole abitazioni delle parti ma presso gli studi dei difensori; si prevede anche la possibilità di audizioni separate e la previsione che il Presidente ad ogni collegamento ribadisca la proibizione di audio e video dell’udienza.

Per i dettagli sulle modalità di invito e convocazione delle parti e dello svolgimento dell’udienza da remoto rimandiamo alla lettura del testo in allegato.

Per i ricorsi ex art. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies contenziosi il CNF ritiene che la prima udienza si possa svolgere da remoto salvo che il Giudice ritenga indispensabile la comparizione delle parti; salva la scelta della trattazione scritta anche per le successive udienze.

Per le negoziazioni assistite si prevede che gli accordi vadano depositati in Procura a mezzo pec e che anche il provvedimento di nulla-osta o autorizzazione venga trasmesso agli avvocati via pec che poi lo trasmetteranno via pec all’Ufficiale dello Stato civile. 

Forse sarebbe stato opportuno che le linee guida contenessero anche delle indicazioni per lo svolgimento degli incontri protetti e degli incontri in spazio neutro per i casi previsti dall’art. 83, 7 e per l’esecuzione dei provvedimenti in modo da assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.
 

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