Il coniuge superstite non titolare di assegno di mantenimento ha diritto alla pensione di reversibilità

Con l’ordinanza n. 7464 depositata il 15 marzo 2019, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta, ancora una volta, sul tema dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità da parte del coniuge separato, con o senza addebito, ribadendo che la sua fruizione è direttamente collegata allo status di coniuge superstite, senza richiedere alcun ulteriore requisito, quale la titolarità di un assegno alimentare o di mantenimento .

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Forlì, aveva negato il diritto alla pensione di reversibilità ad una vedova separata, sul presupposto che la stessa, al momento del decesso del marito, non era titolare di un assegno di mantenimento.
Avverso tale sentenza la moglie aveva proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo, con il quale aveva denunciato “ …la violazione e falsa applicazione della L. 21 luglio 1965, n. 903, art.22, della L. n. 153 del 1969, art. 24 in relazione agli artt. 3,38 e 29 Cost. …”.

La Cassazione ha accolto il ricorso, decidendo in favore della ricorrente “…con l’accoglimento della domanda proposta … nei confronti dell’INPS…”.
I giudici di legittimità hanno ribadito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987,

“…tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato e non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte…

invero, nonostante la Corte Costituzionale … abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato con colpa o con addebito, il dispositivo della dichiarazione di illegittimità costituzionale … non indica condizioni ulteriori … ai fini della fruizione della pensione…”, quale appunto la sussistenza dello stato di bisogno o la titolarità di un assegno di mantenimento.
Precisa infatti la Corte che “…la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga …concreto presupposto e condizione della tutela medesima…”.

Come si evince dalla vicenda processuale esaminata, su questo tema si riscontra un persistente contrasto giurisprudenziale tra i giudici di legittimità (Cass. Civ. nn.6684/09, 4555/09 e 11428/04, ord. n. 9649/15) e quelli del merito, laddove questi ultimi, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, riconoscono il diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità in capo al coniuge separato solo se quest’ultimo risulti già titolare di un assegno di mantenimento o alimentare a carico del de cuius (Corte d’appello di Genova sentenza n. 713/12; in tal senso: Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 619).

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli