L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è decadenza dai benefici “prima casa” quando il trasferimento infraquinquennale a terzi avviene all’interno degli accordi di separazione o divorzio

Con la risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato, ancora una volta, il quesito diretto a chiarire se la cessione infraquinquennale a terzi di un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, in esecuzione della clausola di un accordo di separazione o di divorzio, comporti la decadenza dalle agevolazioni fiscali, qualora entro l’anno dalla alienazione non si proceda all’acquisto di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale.
In precedenza la P.A. si era già espressa su ipotesi analoga, affermando, con la circolare n. 27/E/2012, la decadenza dal beneficio fiscale.

La Nota II-bis, posta in calce all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, al 4) comma dispone la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” qualora si proceda al trasferimento degli immobili che ne sono oggetto, a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto. Nella medesima disposizione si stabilisce che la decadenza può essere evitata se, entro un anno dal trasferimento, viene acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La normativa contenuta nel D.P.R. 131/86 dev’essere, tuttavia, coordinata con quanto previsto dall’art. 19 della L. 74/1987, come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/99, che prevede l’esenzione “…dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa…” relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti al procedimento di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché a quelli di separazione, ciò al fine di agevolare la definizione bonaria dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente prevalente, ha escluso la decadenza dal beneficio fiscale, qualora il trasferimento avvenga all’interno del nucleo familiare, in favore del coniuge o dei figli, invero “…In tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge (o dei figli n.d.r.) della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale (o del divorzio n.d.r.), non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza prima casa, atteso che … è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra i coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è quindi un atto relativo a tali procedimenti…” (Cass. Civ. Sez. V Tributaria n. 13340/16, conformi: Cass. Civ. nn. 22023/17, 5156/16; isolata in senso contrario: Cass. Civ. Sez. V Tributaria n. 5156/2016).

Al contrario, la Cassazione ha incontrato molte resistenze nel riconoscere la validità del beneficio fiscale quando il bene viene ceduto a terzi (richiamiamo, ex multis, la recente ordinanza n. 6522/19, ove si afferma che l’esenzione da imposte opera solo in favore degli “…stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi e non anche dei terzi…”.
Tale orientamento è stato superato con l’ordinanza n. 7966/19 del 21 marzo 2019, con la quale la Corte di legittimità ha riconosciuto la validità del beneficio fiscale anche in ipotesi di cessione infraquinquennale a terzi, sussistendo la medesima ratio, e cioè di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio.

La risoluzione della Agenzia delle Entrate conforta questa impostazione, e, superando il precedente indirizzo espresso nella circolare n. 27/E/2012, precisa che

“…la cessione a terzi di un immobile oggetto delle agevolazioni “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale … , non comporta la decadenza dal relativo beneficio…”.

 

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