Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Il diritto ad essere informati e il dovere di informazione17 APRILE 2018 | Numero Speciale BiotestamentoIl secondo comma dell’art. 1 della l. n. 219/2017 prevede che “è promossa e valorizzata la relazione di fiducia e di cura tra paziente e medico che si basa sul consenso informato ...”. Il paziente per poter disporre liberamente e responsabilmente di sé ha bisogno di conoscere. Il rispetto del diritto di autodeterminazione presuppone e implica l’impegno del medico, che è dovere giuridico, a fornirgli una puntuale informazione, perché nessuna scelta consapevole può prescindere da una chiara ed adeguata conoscenza delle proprie condizioni, dei benefici attesi e dei rischi connessi al trattamento proposto, delle alternative terapeutiche, delle implicazioni che ne conseguono (probabilità di successo, aumento dell’aspettativa di vita, aumento della qualità di vita, oneri fisici, psichici, economici ecc.). Il terzo comma dell’art.1 statuisce che ogni persona “ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. E poiché viviamo in un tempo in cui il progresso medico e le condizioni di vita hanno determinato una progressiva trasformazione delle patologie acute o a rapida progressione in patologie croniche e a lenta progressione, il successivo art. 5, al secondo comma, specifica che “il paziente (affetto da patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta)" deve essere adeguatamente informato anche "sul particolare evolversi della patologia in atto, su quanto può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative”. Dopo la l. n. 219/2017, pertanto, il problema non è più “se” dire o non dire la verità al paziente, ma “come” dirla e come gestirne poi reazioni, ansie o timori, perché è sempre molto difficile accogliere ed accettare una “verità pesante”. È quindi definitivamente archiviata la legittimità giuridica dell’approccio paternalistico, in cui era il medico ad interpretare il bene del paziente e le poche informazioni veicolate avevano spesso il solo obiettivo di favorirne l’adesione ai trattamenti proposti; mentre i famigliari divenivano gli effettivi interlocutori al posto del congiunto malato (si precisa che nel Codice Deontologico Medico del 1978 si leggeva “Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non alla famiglia”, allo stesso modo ancora nel Codice del 1998: “Il medico può valutare l’opportunità di tenere nascosta al malato e di attenuare una prognosi grave o infausta, la quale dovrà comunque essere comunicata ai congiunti”). L’alleanza terapeutica è oggi una relazione tra pari, anche se il paziente deve essere accompagnato nell’esercizio della propria autodeterminazione da una informazione “completa, aggiornata e a lui comprensibile” (art.1, primo comma). Il CDM 2014 (ma, in senso analogo, anche i precedenti CDM del 1998 e 2006) precisa all’art. 33 che “il medico garantisce ... un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico – terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione … corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e della reattività emotiva ....”. In senso analogo il Codice deontologico degli Infermieri 2009 (art. 23): “L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita”. In tal modo la legge ha recepito gli orientamenti univoci della giurisprudenza di legittimità, già da tempo ferma nell’identificazione e valorizzazione del contenuto del dovere di informazione, che grava sul medico in funzione dell’interesse del paziente a scegliere liberamente di sé. L'informazione deve investire tutti gli elementi idonei a consentire una scelta pienamente consapevole, incluse le sue conseguenze (Cass. sez. 3, 28 febbraio 2017 n. 5004) e concernere anche la valutazione della necessità di approfondimenti, includendo anche la tempistica di questi ultimi (Cass. sez. 3, 27 novembre 2015 n. 24220). Sulle modalità dell'informazione incide “la qualità del paziente, che obbliga ad adattarla al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone” (Cass. sez. 3, 20 agosto 2013 n. 19220). Per cui anche “Nel caso in cui un medico effettua un esame diagnostico entrando in diretto contatto con il paziente - come nell'ipotesi, per esempio, di un'ecografia o di una radiografia -, stilare un referto in termini scientifici sul suo risultato non è adempimento dell'obbligo di informazione, bensì adempimento, nella parte conclusiva, dell'obbligo di effettuazione dell'esame” (Cass. sez. 3, 4 febbraio 2016 n. 2177). Pertanto (Cass. n. 6688/2018) non si può “certo ritenere che l'obbligo di informazione debba investire esclusivamente la sottoposizione a trattamenti terapeutici, in quanto include anche i risultati diagnostici, comprese per logica le correlate conseguenze di essi [...]. Un'informazione incompleta, al pari di una informazione assente, lede pertanto tale diritto del paziente; ed incompleta non può non essere un'informazione che non spieghi le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato, e che non segnali la presenza di un'eventuale urgenza in modo specifico e ben percepibile, in considerazione anche delle sue conoscenze scientifiche, dal paziente”. Nella relazione terapeutica oltre al medico entrano per quanto di loro competenza altre figure di operatori sanitari (“Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria”, art. 1 comma 2) tutti comunque investiti del compito fondamentale di favorire la partecipazione consapevole del malato alle decisioni di cura e ai successivi interventi diagnostico-terapeutici. In ogni caso assumono particolare rilievo l’ascolto del paziente e le modalità comunicative che devono essere adeguate al suo grado di comprensione e soprattutto proporzionate al grado di coinvolgimento che il malato ha scelto, tenendo presente che la legge gli consente di “indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece” (art. 1, comma terzo). I codici deontologici hanno da tempo evidenziato come l’operatore sanitario si trovi a dover contemperare il diritto di informazione del paziente con la necessità che lo stesso non compia scelte controproducenti per la sua salute, dietro la pressione emotiva generata dalle informazioni ricevute. Già nel CDM 1998 si prevedeva che “le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione o sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza” (in senso analogo i successivi CDM 2006 e 2014). In ogni caso oggi l’autonomia del paziente è al centro dell’alleanza terapeutica e comprende quindi anche il “diritto alla non informazione”: prima dell’autodeterminazione terapeutica esiste l’autodeterminazione informativa. L’art. 1 co. 3 specifica che il paziente “può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni”. In questo caso “il rifiuto o la rinuncia alle informazioni ... sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Come nelle ipotesi del rifiuto di cure, anche il rifiuto o la rinuncia all’informazione lascia spazio all’attività di persuasione del medico: la persuasione mantiene un ruolo importante nel processo di formazione di una volontà consapevole potendo talvolta rimuovere semplici preconcetti che possono ingenerare convinzioni errate. E anche in queste ipotesi è auspicabile da parte dei medici curanti una particolare continua attenzione comunicativa verso il paziente, onde verificare il permanere dell’atteggiamento di rifiuto, senza tralasciare dove possibile l’informazione sulla natura dei trattamenti, soprattutto se invasivi o dolorosi. Il processo decisionale del paziente implica quindi ascolto, comunicazione e dialogo: l’alleanza terapeutica è prima di tutto luogo di incontro e di riconoscimento umano reciproco. Per questo richiede tempo, coinvolgimento e fatica da parte dei sanitari. Opportunamente la legge specifica che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura” (art. 1, ottavo comma), principio guida valido non solo per il medico, ma anche per la struttura in cui questi opera: “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale” (art. 1, nono comma). Ma soprattutto richiede una nuova cultura ed una specifica preparazione, come stabilisce il decimo comma dello stesso articolo 1: “La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e comunicazione con il paziente, di terapia del dolore, di cure palliative”. L’informazione che la legge richiede deve essere tale da consentire al paziente l’esercizio dei diritti che appartengono a lui solo, sulla base di una compiuta trasmissione delle conoscenze medico scientifiche che invece appartengono alla competenza del professionista medico. Questo, ove possibile, anche nelle situazioni di emergenza o di urgenza, in cui il medico “e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla” (art. 1, settimo comma). Il dovere di informazione e preventiva acquisizione del consenso/dissenso del paziente, nonché le possibilità di pianificazione della cura e di documentazione delle proprie volontà (DAT), ridurranno con grande probabilità le future ipotesi di applicazione dello stato di necessità ex art 54 c.p. e 2054 c.c. Solo in casi residuali il medico dovrebbe trovarsi di fronte ad un paziente di cui non è in grado di ricostruire la volontà.
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