Volontà di non procreare e delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

Con l’ordinanza n. 32027 depositata il 09 dicembre, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento che riconosce efficacia nello Stato italiano alla sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio religioso per la volontà del marito, manifestata prima del matrimonio, di esclusione della prole dalla futura vita coniugale.
Determinante, ai fini della decisione, la consapevolezza da parte della donna che il marito non avrebbe voluto figli, desumibile anche dai comportamenti precedenti alla celebrazione del matrimonio.

IL CASO – La Corte d’Appello di Roma aveva accolto la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio, ritenendo accertato, alla stregua della decisione ecclesiastica e delle prove raccolte in quel procedimento, che vi fosse la prova di concreti elementi rilevatori della volontà del marito, manifestati prima della celebrazione del matrimonio, di esclusione della prole dalla futura vita coniugale.
Avverso tale decisione la moglie proponeva ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, assumendo che la sentenza della Corte d’Appello, dichiarando la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole, conteneva disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, non essendo tale motivo conosciuto o conoscibile dal coniuge.
Secondo la moglie, infatti, il solo riferimento ai presunti rapporti “cautelati” precedenti il matrimonio, non poteva essere sufficiente ai fini della decisione, dovendo del pari la Corte d’appello dare peso agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio ecclesiastico, quali, ad esempio, le dichiarazioni della stessa ricorrente o le deposizioni dei testimoni, dalle quali era emersa, a suo dire, una situazione di vita coniugale in linea con i dogmi cristiani e comunque la sua non consapevolezza della riserva mentale del marito.

LA DECISIONE – La Suprema Corte, ritenendo il ricorso infondato, ha affermato il principio che

“la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte del coniuge di uno del “bona” matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una causa di nullità diversa da quelle previste dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, anche se unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio o, comunque, quando questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave”.

Precisa inoltre che “la delibazione trova infatti ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole solo qualora la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza”.
La Suprema Corte conclude quindi riconoscendo che la Corte aveva accertato che la moglie era a a conoscenza o, in ogni caso, avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, la volontà dell’altro coniuge, manifestata “con indici rivelatori prima del matrimonio”, di esclusione della prole. Nella fattispecie i “rapporti cautelati” precedenti il matrimonio erano infatti da ritenersi circostanza sufficiente per consentire alla moglie di essere consapevole della riserva mentale del marito.

 

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