Sono rimborsabili le somme versate dall’ex convivente per la costruzione della casa familiare?

Con l’ordinanza n. 24721/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui le somme versate dall’ex convivente destinate alla costruzione della casa familiare, qualora questa rimanga nella proprietà esclusiva dell’altro convivente, possono essere rimborsate ex art.2033 c.c.

La contribuzione alla spesa di costruzione dell’immobile deve infatti ritenersi indebita, se non si traduce nell’acquisto della comproprietà dell’immobile.

Nel caso esaminato, l’ex convivente aveva proposto domanda al Tribunale di Sassari per ottenere la divisione del bene o in via subordinata la condanna dell’altro convivente al versamento della somma corrisposta, pari alla metà dei costi sostenuti per la realizzazione dell’edificio.

Ella infatti esponeva che, durante la convivenza, aveva deciso di partecipare alla spesa di costruzione dell’immobile da destinare a casa familiare, del quale sarebbe divenuta comproprietaria con il convivente, proprietario esclusivo del terreno; e questi, con atto scritto, aveva espressamente riconosciuto alla convivente la comproprietà della costruzione per la quota del 50%.

Il Tribunale di Sassari aveva rigettato la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma aveva riconosciuto all’attrice un credito a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, accertando il diritto dell’attrice al rimborso e riqualificando, peraltro, la domanda come azione personale di restituzione.

L’ex convivente, proprietario esclusivo dell’immobile, aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non potevano essere ordinate delle restituzioni in mancanza dell’accertamento del titolo giustificativo degli esborsi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24721/2019, nel respingere il ricorso, rilevato che parte attrice in via subordinata aveva proposta domanda di restituzione delle somme versate, qualora non fosse stata riconosciuta la comproprietà dell’immobile, ha affermato che

“l’accertamento che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata nelle previsioni, a divenire comune, giustificava ai sensi dell’art.2033 c.c. il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva del F. spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi) tale da non legittimare la pretesa restitutoria”.

La Corte, si richiama a quanto già previsto in materia coniugale nel caso in cui, durante il matrimonio, la costruzione sia realizzata da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno, riconoscendo, come per il coniuge anche al convivente, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro le somme spese ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Nel caso in esame, il versamento in denaro, non avendo procurato l’acquisto dell’immobile, cessata la convivenza, si è tradotto in una prestazione priva di titolo e cioè in una dazione indebita, con il conseguente diritto dell’ex convivente che aveva effettuato tale esborso ad ottenere la restituzione delle somme versate.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli