È discrezionale l’ascolto del minore infradodicenne nel procedimento di adottabilità

IL CASO. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 18.12.2017, ha respinto gli appelli proposti dalla madre e dalla nonna materna nonché dagli zii materni, avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Brescia che aveva dichiarato l’adottabilità di due dei figli minori dell’appellante principale. La Corte, da un lato, ha ritenuto la madre priva delle minime competenze genitoriali, anche perché aveva delegato la cura dei minori alla propria madre, ma senza alcuna consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, dall’altro lato ha giudicato la nonna materna, che pur aveva supportato la madre nella soddisfazione dei bisogni primari dei nipoti, incapace di allevarli ed educarli. Quanto agli zii materni, anche per loro il giudizio della Corte è risultato negativo, non avendo gli stessi costruito un rapporto significativo con i nipoti, ma anzi avendo creato in loro ulteriore confusione.
Proponevano ricorso per cassazione madre e nonna materna, con tre motivi, mentre gli zii proponevano ricorso incidentale con tre diversi e autonomi motivi. Con i primi tre motivi del ricorso principale e con i primi due di quello incidentale sostanzialmente la madre e la nonna materna e gli zii materni censurano la sentenza della Corte per aver ritenuto sia la nonna materna che gli zii non idonei, senza che le relazioni dei servizi evidenziassero carenze o inettitudini, violando così il diritto dei minori alla continuità affettiva in affido familiare, essendo il ricorso all’adozione l’extrema ratio, da attuarsi solo in caso di comprovata impossibilità di crescere il minore nella propria famiglia.
Col terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale gli zii materni denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n.184 del 1983 per il mancato ascolto, da parte della Corte d’Appello dei minori infradodicenni.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con sentenza 32520/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tutti i tre motivi, in realtà, erano diretti a sollecitare un riesame dei fatti già valutati dalla Corte d’Appello. Anche i primi due motivi del ricorso incidentale venivano dichiarati inammissibili dalla Corte, perché tendenti il primo ad un riesame dei fatti ed il secondo perché formulato in modo generico con riguardo all’interesse dei minori.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo di confermare l’orientamento secondo il quale,

in tema di adozione di minore infradodicenne, il Giudice ha ”un potere discrezionale di disporne l’ascolto, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento, senza tuttavia imporgli di motivare sulle ragioni dell’omessa audizione, salvo che la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti e i temi di approfondimento, ex art. 336 bis c.c. comma 2, su cui ritenga necessario l’ascolto”.

Nel caso di specie i minori infradodicenni erano stati sentiti dagli operatori sociali e, non risultando che le parti avessero richiesto di sentirli su specifici argomenti, la Corte ha ritenuto che l’omesso ascolto da parte del Giudice, anche se non motivato, non avesse violato alcuna norma di diritto.

 

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