Possibile la dichiarazione di adottabilità anche in caso di impossibilità dei genitori di proporsi come guida e figura sicura nella crescita dei figli

IL CASO. I genitori di due minori proponevano appello avverso la sentenza n. 178/2017 del Tribunale per i minorenni di Roma che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli confermando la sospensione della responsabilità genitoriale. Secondo i genitori, infatti, il Tribunale non aveva compiuto una concreta analisi delle mancanze loro attribuite, né aveva interpellato i componenti del nucleo familiare paterno. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale condivideva “la valutazione dell’esistenza di uno stato di abbandono non recuperabile”. 
Avverso la pronuncia della Corte territoriale i genitori proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Col primo denunciavano la violazione degli articoli 1 e 8 della L. n. 184/1984 per la carenza di una approfondita valutazione della mancanza di genitorialità e per non aver privilegiato, rispetto alla dichiarazione di adottabilità, la possibilità di crescere all’intero della propria famiglia d’origine.
Col secondo lamentavano il vizio di omessa motivazione riguardo alle risultanze istruttorie emerse nel giudizio, in particolare con riferimento alla valutazione di rischio cui sarebbero stati ritenuti sottoposti i minori.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con ordinanza n. 14914 depositata in data 13.7.2020, ha rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante la ritenuta peculiarità della vicenda.
Quanto alla prima doglianza, la Suprema Corte ha ritenuto trattarsi di motivo oltre che inammissibile, altresì infondato. È stato infatti chiarito che i ricorrenti hanno anzitutto omesso “di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità” e “di ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma”. 
La Corte territoriale, inoltre, avrebbe valutato accuratamente la personalità dei genitori sulla base delle risultanze istruttorie emerse, fornendo una motivazione esaustiva, lineare ed articolata. 
Pertanto, la Cassazione ha ritenuto sussistere “tutti i presupposti per confermare lo stato di adattabilità dei minori, tenuto conto anche della riscontrata mancante capacità di apprendimento dall'esperienza e di un modello di accudimento superficiale, soprattutto nella comprensione delle emozioni e nel rispondere ai bisogni di base dei bambini, con la conseguente impossibilità dei genitori di proporsi ai figli come guida e figura sicura che possa accompagnarla nelle complesse tappe evolutive di sviluppo”.
La Suprema Corte ha chiarito ancora una volta che

“lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché  ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass., 26 maggio 2014, n. 11758; Cass., 9 ottobre 2018, n. 29002).

Infine, quanto al secondo motivo di censura, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità stante l’omessa specificazione, da parte dei ricorrenti, del “fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.

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