Psichiatra accusato di violenza sessuale: sono attendibili le dichiarazioni della sua paziente?

Nella Vª Conferenza tenuta presso la Clark University di Worcester, Massachusetts, nel settembre del 1909, il neurologo e psicoanalista Sigmund Freud affrontò la problematica del c.d. “transfert”, che in psicoanalisi viene definito ancora oggi come il processo di trasposizione inconsapevole, durante l’analisi e sulla persona dell’analista, di sentimenti e di emozioni (anche di amore) che il soggetto ha avvertito in passato nei riguardi di persone importanti della sua vita (http://www.treccani.it/enciclopedia/transfert/).

Il “transfert”, quindi, si sostanzierebbe in una forma di innamoramento che prescinderebbe dall’aspetto, dall’età e dal sesso dello psicoanalista, e si manifesterebbe anche quando quest’ultimo mantenga un comportamento distaccato dal paziente.

Proprio a causa di questo fenomeno di “trasposizione inconsapevole”, la valutazione della natura, consensuale o meno, di un eventuale rapporto sessuale consumato tra lo psicologo/psicoterapeuta ed il paziente può risultare molto delicata e complessa.

Di questa particolare questione si è occupata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 35145/2017.

Nel caso di specie uno psichiatra era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per aver avuto, durante una seduta terapeutica, un rapporto sessuale completo con la propria paziente, secondo l’accusa, contro la volontà di costei, abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica.

La difesa dell’imputato impugnava la sentenza d’Appello contestando, tra le altre, che quanto narrato dalla persona offesa non fosse credibile e sostenendo invece che costei sarebbe stata consenziente, tanto da narrare anche i dettagli del rapporto sessuale a suoi conoscenti “in modo limpido e soddisfatto” nel periodo immediatamente successivo alla consumazione.

La Corte di Cassazione, però, rigettando il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, ha affermato che

in tema di reati contro la sfera sessuale “il plagio può essere anche indotto, disvelato solo da una successiva valutazione degli eventi occorsi

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti osservato che, in questo caso, “la relazione tra psicologo/psicoterapeuta e paziente aveva certamente generato confusione nella persona offesa, per la difficoltà di distinguere la natura meramente sessuale dell’approccio dello psicologo con la terapia in corso; sicché del tutto comprensibile e ragionevole doveva ritenersi il suo racconto nella parte in cui era emerso che ella avesse realizzato la violazione della propria sfera intima soltanto in occasione del successivo confronto con l’amica C.D., avvenuto a distanza di qualche giorno” (Cass. Pen., Sez. III, sent. 18 luglio 2017, n. 35145).

In altri termini, la circostanza che in un primo momento la paziente avesse raccontato il fatto a conoscenti, descrivendo le circostanze con tono semplice e soddisfatto, senza denunciare alcun atto violento e/o traumatizzante nei suoi confronti, non è apparso rilevante nel caso di specie, ben potendo il plagio consistere in un mero “differenziale di potere“ tra la persona offesa ed il reo.

Pertanto, nel caso di reati commessi a danno di soggetti in condizione di inferiorità psichica, la valutazione della deposizione della persona offesa deve essere effettuata con grande cautela in quanto, se da un lato “la vittima delle condotte di abuso sessuale costituisce l’unico testimone del reato, consumandosi la violenza spesso tra le mura domestiche, e comunque in contesti riservati e inaccessibili a terzi spettatori”, tale per cui la sua testimonianza dovrebbe formare “piena prova”, dall’altro vi è sempre la necessità di “riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità del narrato”, così individuando le situazioni di effettivo consenso di quest’ultima.

Inutile dire che questo esame delle dichiarazioni della persona offesa, da farsi anche tenendo conto di eventuali ulteriori elementi risultanti dagli atti processuali, in casi di questo genere appare quanto mai delicato e abbisognevole di un discernimento veramente attentissimo.

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