Assegno divorzile sì, assegno divorzile no: la Prima Sezione della Cassazione, per ora, rinvia

È stata depositata ieri (21 marzo 2018), presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, un’ordinanza con la quale la Prima Sezione Civile ha “ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sull’interpretazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, modificata nel 1987, in tema di riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile”.
La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite, prevista per il prossimo mese di aprile, dovrebbe chiarire, una volta per tutte, la natura dell’assegno di divorzio.
E ciò dopo che la sentenza n. 11504/2017 della stessa Prima Sezione della Corte di Cassazione l’aveva rimessa in discussione, affermando il principio di “autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole”, in base al quale “se è accertato che [il coniuge richiedente] è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”, a prescindere dal suo pregresso “tenore di vita”.
Le Sezioni Unite dovranno, quindi, districare il “bandolo della matassa”, indicando se, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, occorra tenersi conto del “tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio” ovvero dell’“autosufficienza” economica del richiedente.
Ed in attesa del succitato pronunciamento sull’assegno divorzile, la stessa Prima Sezione della Corte, prudentemente, rinvia a nuovo ruolo le cause che riguardano questo tema.
 

 

 

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