Gli utili non distribuiti non si computano ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento

Con ordinanza del 22 febbraio 2021, n. 1145, il Tribunale di Cagliari, a soluzione della riserva formulata all’esito della fase presidenziale, sentite le parti e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha assunto le decisioni provvisorie in ordine ad una separazione nella quale era in discussione, fra l’altro, la rilevanza degli utili non distribuiti di una società di cui era socio uno dei coniugi. 
Riguardo alla prole, il Giudice ha disposto: i) il mantenimento diretto del figlio minore, nei tempi di permanenza, pressoché paritetica, presso ciascun genitore; ii) la corresponsione, a carico del padre, di un assegno mensile di euro trecento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non indipendente, convivente con la madre.
Con particolare riguardo a tale ultima statuizione, il Presidente è approdato alla determinazione in ordine alla commisurazione del mantenimento, confrontando il reddito e gli oneri economici in capo ai due coniugi.
Ai fini della determinazione dell’assegno, il Giudice ha, invece, dato espressamente atto di non poter tenere conto degli utili prodotti e non ancora distribuiti dalla società partecipata dal marito.
Secondo tale Tribunale di merito, tali poste, dunque, non rientrano tra gli elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, dell'onerato, che, secondo la Cassazione (Cass. civ. n. 130/2014, Cass. civ. n. 25649/2020), sono suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, avuto riguardo a tutte le potenzialità̀ derivanti dalla titolarità̀ del patrimonio, in termini di redditività e di capacità di spesa.
Infatti, secondo il provvedimento annotato: “Il diritto individuale del singolo a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell’interesse della società”.
In quest’ottica, il diritto a percepire gli utili viene, dunque, configurato, sulla scorta di un’autorevole dottrina (Rossi, Diritto agli utili e alla quota di liquidazione, in Riv. soc., 1957, 272),

come una sorta di fattispecie a formazione progressiva, nella quale all’astratto diritto individuale del socio alla ripartizione proporzionale degli utili non necessariamente corrisponde un attuale diritto alla relativa distribuzione periodica, nel corso della vita della società.

Ad avviso del Tribunale, tali cespiti, costituendo, dal punto di vista del diritto commerciale, una semplice aspettativa, possono, dunque, essere presi in considerazione, nell’ambito del processo di famiglia, soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga effettivamente l’erogazione, in luogo di un diverso possibile impiego, nell’interesse della società e dei suoi creditori.

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