Il diritto all’assegno separativo non può prescindere dalle offerte di lavoro concretamente ricevute dal coniuge richiedente

La Cassazione, con ordinanza n. 5932 del 4 marzo 2021, ha stabilito che non spetta alcun assegno di mantenimento alla moglie che ha rifiutato dei lavori ritenuti “umili”, in quanto non adeguati al titolo di studio conseguito e distanti dalle sue aspirazioni individuali.

In controversia relativa alla separazione coniugale dei coniugi, la Corte d’Appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di € 1.000,00, affermando che le attitudini lavorative della richiedente andavano parametrate al suo background culturale per non mortificare “…il profilo individuale dell’avente diritto … con possibili occupazioni inadeguate, non potendosi pretendere che una donna quarantottenne, laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile, poi sia condannata al banco di mescita o al badantato…”.

Avverso tale sentenza il marito ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra l’altro, con il quarto e quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 156, primo comma, c.c., poichè “…l’assegno di mantenimento nella separazione … non mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma assicura solo un contributo al coniuge economicamente più debole che … si sia attivato per la ricerca di un lavoro…”.

La Cassazione ha preso le distanze dall’iter logico esposto nella sentenza della Corte territoriale ed ha ritenuto fondati i entrambi i motivi di ricorso, che avevano, sotto diverso profilo, censurato la quantificazione dell’assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie.

Gli Ermellini hanno sottolineato che la Corte d’Appello di Trieste, affermando “…l’irrilevanza della ricerca di un lavoro, quale fonte di reddito…” ed autorizzando il coniuge richiedente “…a rifiutare ogni lavoro, in quanto non ogni proposta può ritenersi pertinente ed adeguata…” in considerazione del livello di vita goduto durante il matrimonio, si è posta in contrasto con il dettato dell’art. 156 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Civ. 789/2017, Cass. Civ. ord. 5817/2018).

Invero, “… in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione…”.

Al contrario la sentenza impugnata aveva “…confermato il diritto al mantenimento … sulla base di rilievi del tutto astratti, giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona, mentre … [è] necessario compiere una valutazione specifica delle proposte di lavoro e dei lavori ricercati o reperiti, nonché della raggiunta prova del diritto a non compierli e delle ragioni di ciò…”.

La Suprema Corte, ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Quel che  dall’ordinanza  emerge della fattispecie concreta, suscita però un interrogativo che il Giudice di legittimità non risolve, perché  non si tratta di “negare dignità al lavoro manuale o di assistenza” ma di capire che cosa resti del dovere di solidarietà postconiugale, a cui la Suprema Corte si richiama  spesso  a partire dalla  sentenza  a sezioni Unite 18287/18, se una farmacista deve, a 48 anni e dopo un matrimonio agiato, procurarsi da vivere facendo la badante.

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