In presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e residenza all’estero del convenuto) il Giudice deve verificare la propria giurisdizione

IL CASO. Tizia, cittadina albanese residente nel Comune di Agordo (BL), ha adito il Tribunale di Belluno, per chiedere la separazione con addebito dal marito, cittadino albanese anch’esso, l’affidamento esclusivo della figlia minore avuta in costanza di matrimonio, nonché il contributo al mantenimento in favore proprio e della figlia.
A fondamento della richiesta deduceva l’intollerabilità della convivenza a causa dei gravi comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal marito, il quale, già giudicato colpevole per maltrattamenti, violenze ed abusi sessuali, aveva abbandonato la famiglia ed era tornato a vivere in Albania, rendendosi irreperibile.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Belluno, con sentenza depositata in data 09.11.2017, ha accolto le domande, dopo aver, tuttavia, ritenuto necessario e preliminare, stante la presenza di elementi di estraneità, procedere d’ufficio alla verifica della propria competenza giurisdizionale, svolgendo un’approfondita analisi dei disposti dell’art.17 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27.11.2003 “relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale” (c.d. Bruxelles II bis), nonché dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18.12.2008 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, il Tribunale bellunese, con riferimento alla domanda di separazione e di addebito con ampia motivazione ed approfondita analisi delle disposizioni del Regolamento CE n. 2201/2003 perviene a ritenere

sussistente la giurisdizione del giudice italiano basandosi sul criterio della “residenza abituale dell’attrice”, intesa come “luogo nel quale viene fissato, con il carattere di stabilità, il centro permanente ed abituale dei propri interessi” (SS.UU. n 3680/2010; Cass. Civ. n. 15328/2010),

nozione, quindi che il Tribunale di Belluno reputa debba
 “…….essere ricostruita in modo autonomo nell’àmbito del diritto dell’Unione europea, al fine di garantire uniformità di applicazione in tutti i Paesi membri, senza riferimenti a nozioni utilizzate in altri settori del diritto europeo o nel diritto interno dei singoli stati”.
Egualmente, per stabilire la competenza giurisdizionale sulle domande relative alla responsabilità genitoriale, il Tribunale bellunese, richiamato l’art. 8 del medesimo Regolamento CE 2001/2003,

ha fatto riferimento unicamente al “criterio della residenza abituale del minore” al momento della presentazione della domanda,

“……intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto…”.
La pronuncia del Tribunale di Belluno, individuando la residenza abituale nel luogo che denota l’integrazione del minore nell’ambiente sociale e familiare, si allinea ai precedenti resi al riguardo dalle diverse sezioni della Corte giustizia CE (sez.III, 2.04.2009, A., causa C-523/07; sez.I, 22.12.2010, causa C-497/2010), nonché dalle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.1984/2012; SS.UU.5418/2016).
In ordine alla domanda volta al riconoscimento del contributo al mantenimento della figlia e della ricorrente, il Tribunale di Belluno, attesa la presenza di elementi di estraneità, afferma la

giurisdizione del giudice italiano, ma in forza del Regolamento CE n.4/2009, applicabile dal 18.06.2011,

“…..la cui nozione di obbligazioni alimentari…… caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento del soggetto bisognoso …si estende a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, considerate in senso ampio e, quindi, comprensive dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento e  delle obbligazioni di alimenti previste dall’ordinamento italiano..” (cfr. SS.UU.n.21053/2009).
In particolare, il Regolamento CE n. 4/2009, individuando quali criteri generali di competenza giurisdizionale, in via alternativa, la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, rende evidente il favor creditoris, poichè “….prescindendo dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno (per l’Italia la legge 218/1995)…”, radica la giurisdizione indipendentemente dalla cittadinanza, e trova applicazione in tutti i casi in cui le parti (o almeno una di esse) risiedano abitualmente nel territorio di uno dei paesi dell’Unione, a prescindere dalla loro cittadinanza (appartenente o meno all’Unione europea).

 

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