La forza esecutiva delle statuizioni economiche del divorzio permane fino al formale provvedimento di revisione ex art. 9 L. Div.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17689/2019, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento di opposizione al precetto, afferma che la forza esecutiva di un titolo in materia di famiglia permane fino a che non interviene un formale provvedimento di revisione, all’esito di un peculiare procedimento ad hoc, che nel caso della separazione è quello disciplinato dall’art. 710 cpc e, nel caso del divorzio, quello di cui all’art. 9 della legge 1.12.1970 n. 898.

Nel caso di specie, il Tribunale di Treviso, con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa nel 2010, stabilì a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del figlio minorenne da versare mensilmente alla madre.

Due anni più tardi, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, nell’ambito di un procedimento de potestate, nel frattempo azionato dal PMM a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori, sospese provvisoriamente la responsabilità genitoriale di entrambi, affidò il minore ai Servizi Sociali e dispose il suo trasferimento presso la residenza paterna.

Da quel momento, il padre smise di versare alla madre l’assegno a favore del figlio stabilito dalla sentenza di divorzio. La signora, quindi, agì in via esecutiva per il recupero degli arretrati.

Il padre propose opposizione al precetto notificatogli dall’ex coniuge, sostenendo che il titolo esecutivo (ossia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) non fosse più valido ed efficace quanto alle statuizioni economiche, a seguito dell’emissione del provvedimento del Tribunale minorile che modificò il regime di collocamento del figlio.

Il Tribunale di Treviso, prima (sentenza n. 2366/2015), e la Corte d’Appello di Venezia adita in sede di impugnazione, poi (sentenza n. 78/2018), respinsero l’opposizione a precetto perché,
•    da un lato, la modifica delle statuizioni patrimoniali conseguenti alla sentenza di divorzio non può essere unilateralmente decisa dalla parte obbligata, ma deve essere disposta dal Tribunale ordinario in sede di revisione ex art. 9 L. n. 898/1970 e
•    dall’altro, “l’obbligo di corresponsione del contributo in favore dei figli minori e la sua entità non sono automaticamente collegati alla residenza prevalente del minore presso uno dei genitori ma rappresentano, ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4°, la risultante di una complessa valutazione che ricomprende le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori ed anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Il padre propose quindi ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello ma, anche in questa sede, le sue domande vennero respinte.

La Suprema Corte ribadisce i principi espressi da Giudici di primo e secondo grado, focalizzandosi, in particolare, sulla peculiarità del giudicato in materia di famiglia, altrimenti detto rebus sic stantibus e sulla fondamentale considerazione che le sopravvenute modifiche della preesistente situazione di fatto, quand’anche dipendenti da provvedimenti di altri Giudici (come nel caso dei decreti del Tribunale per i Minorenni in tema di responsabilità genitoriale), “possono rilevare soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello ex art. 710 cod. proc. civ. per la separazione o quello dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per il divorzio” devoluto al giudice specializzato ossia il Tribunale Ordinario.

Il Tribunale Ordinario, prosegue la Corte, è infatti “l’unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori di norma indispensabili, pure a prescindere alla collocazione del minore presso l’uno o l’altro genitore”.

Il genitore tenuto al versamento del contributo periodico per il mantenimento del figlio rimane dunque obbligato verso l’altro genitore anche se il secondo non sia più collocatario del figlio e la forza esecutiva del provvedimento che prevede l’assegno può essere neutralizzata solo da un altro provvedimento giudiziario che preveda la cessazione di quest’obbligo.

Nel caso di specie, quindi, il padre sarà tenuto a restituire alla madre gli arretrati dell’assegno di mantenimento a favore del figlio.

 

 

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