Le agevolazioni fiscali sugli atti esecutivi degli accordi di separazione non valgono nei confronti dei terzi

Con ordinanza n. 6522 depositata il 6 marzo 2019, la Cassazione ha ribadito che i benefici fiscali di cui all’art. 19 della legge n. 74/87, in relazione agli atti che danno esecuzione agli accordi patrimoniali conclusi tra i coniugi in sede di separazione, si applicano solo se tali atti sono stati posti in essere dai coniugi stessi.

IL CASO.
Con accordo di modifica delle condizioni della separazione consensuale, il marito aveva ceduto alla moglie un credito, vantato nei confronti di un terzo in forza di sentenza di condanna del Tribunale di Treviso.
L’Agenzia delle Entrate, su richiesta della cessionaria, aveva iscritto ipoteca giudiziale con riserva sui beni del debitore ceduto, rilevando che il marito, titolare del credito, “…avrebbe dovuto iscrivere l’ipoteca, di cui la moglie avrebbe potuto poi beneficiare attraverso la richiesta di annotazione della cessione del credito a margine della precedente iscrizione…”.
La moglie aveva impugnato il provvedimento della P.A., ed il Tribunale di Treviso aveva respinto il ricorso con decreto in data 15.06.15.
Avverso tale decisione la cessionaria aveva proposto reclamo avanti alla Corte d’appello di Venezia. Interveniva nel procedimento il Procuratore Generale.
Con decreto in data 15.10.15, la Corte di merito aveva respinto il reclamo, osservando che  “…il decreto di omologazione delle condizioni della separazione coniugale costituiva titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 2818, ma non nei confronti di soggetti terzi, debitori in base ad una sentenza di condanna rispetto alla quale vi era stata cessione del credito tra i coniugi nell’ambito dell’accordo di separazione…”.
La Procura Generale presso la Corte d’appello di Venezia aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. In particolare, con il primo motivo, veniva denunciata la violazione dell’art. 19 della legge n. 74/87 “…avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che gravava – sulla moglie – l’onere di richiedere adempimenti amministrativi e fiscali relativi all’iscrizione ipotecaria in favore del creditore originario, così frustrando le finalità di esenzione dettate dalla norma…”.

LA DECISIONE.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto della carenza di legittimazione ad agire del Procuratore Generale, in quanto il provvedimento impugnato “…non aveva ad oggetto una controversia in tema di separazione coniugale, bensì una controversia connessa … afferendo ad un adempimento propedeutico al recupero del credito ceduto … nell’ambito degli accordi coniugali omologati…”.
Tuttavia, nell’ambito della articolata motivazione, gli Ermellini hanno sottolineato la correttezza della decisione della Corte d’appello, la cui ratio va individuata nella violazione della procedura di cui all’art. 2843 c.c. in ordine alla annotazione della cessione del credito, “… mentre l’affermazione della Corte d’appello, afferente all’elusione fiscale che si verificherebbe se si procedesse all’iscrizione ipotecaria sulla base del credito ceduto (fruendo delle agevolazioni previste dal suddetto art. 19) non costituisce un’autonoma ratio…”.
La Corte ha infine richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui

l’agevolazione fiscale di cui all’art. 19 della legge n. 74/87 “…per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale ... spetta solo se i soggetti che li pongono in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso gli accordi, e non anche i terzi…” (Cass. Civ. nn. 860/14, 7493/02).

 

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