La Prima Sezione della Cassazione e l’assegno di divorzio: perseverare diabolicum……?

Con ordinanza n. 14231/2018 la I sezione della Suprema Corte, preferendo in modo sorprendente non esercitare il suo potere discrezionale di sospendere il giudizio in attesa dell’imminente provvedimento delle Sezioni Unite sul punto (come invece già deciso da altre sezioni), torna a pronunciarsi sull’assegno divorzile.
Col ricorso sottopostole era stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 legge 1.12.1970 n. 898, non avendo la Corte territoriale, tenuto conto della disparità della situazione economica degli ex coniugi e dell’impossibilità per l’ex moglie di mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, perché disoccupata, priva di reddito proprio e, persino,  di abitazione, avendo l’ex marito venduto la casa coniugale.
Il Giudice di legittimità, nel solco di quel nuovo indirizzo promosso dalla stessa prima sezione (Cass. Sez. I n. 11504/2017), peraltro non privo di spinose critiche e dal quale buona parte della giurisprudenza di merito ha preso le distanze (per tutte cfr. C. Appello Venezia n. 3334/2017), respingendo il ricorso, torna ad incentrare l’assegno divorzile sul parametro dell’indipendenza/autosufficienza economica del richiedente l’assegno stesso, in tal modo  trascurando, ancora una volta, l’apprezzamento della pregressa comunione di vita intercorsa tra i coniugi.

La Corte, in altre parole, ritenendo la ricorrente economicamente autosufficiente, le impedisce l’accesso all’esame del criterio perequativo/compensativo.
Ciò  nonostante il Procuratore Generale della Corte di Cassazione all’udienza innanzi alle Sezioni Unite, facendo propria l’opinione della giurisprudenza e della dottrina decisamente prevalenti, abbia chiesto la conferma del criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere un assegno.

E’ pur vero che la coerenza è un qualità e che il Giudice non governa il suo lavoro con criteri di opportunità, ma è altrettanto vero che attendere la decisione del massimo organo normofilattico  sulla questione sarebbe stata una scelta di buon senso.
Norma non codificata, ma di utilissima applicazione.   
     
 

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