Le disposizioni del decreto ristori che possono avere una ricaduta sulla materia di famiglia

Il 28 ottobre è stato pubblicato il decreto legge n.137/2020 in materia di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica del Covid 19
L’art. 4 prevede nel titolo la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa, ma poi nel testo appare una sanzione di inefficacia del pignoramento immobiliare che sia stato notificato dopo il 25 ottobre.
Sommariamente rileviamo che un conto è la sospensione delle esecuzioni, che viene prorogata al 31.12.2020, un altro conto è invece prevedere l’inefficacia del pignoramento, per di più retroattivamente.
L’art. 23, comma 6 recepisce quanto le associazioni di famiglia e il CNF in particolare fin dalla primavera del 2020 (cfr nota APF al Presidente del Tribunale di Venezia ) avevano proposto e che era diventata prassi virtuosa in quasi tutti i Tribunali,  introducendo la facoltà per il giudice nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte accompagnate dalla dichiarazione delle parti avente ad oggetto la consapevolezza del loro diritto a partecipare all’udienza e della rinuncia a tale diritto, oltre che la conferma delle conclusioni già formulate e dell’intento  di non volersi conciliare (il tutto almeno 15 gg prima della data fissata per l’udienza) .
Anche qui la norma è un po' atecnica e poco felice ed inserisce un termine di almeno 15 gg che non risultava nella prassi, per cui è auspicabile che questa venga considerato ordinatorio (non essendo stabilito a pena di decadenza dalla legge) ex art. 152, comma primo cpcp..
Al comma 7, si introduce la facoltà per il Giudice di tenere udienza non in ufficio ed al comma 9 si precisa che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte con collegamenti da remoto individuali e regolati con provvedimento del Ministero, precisando altresì che il luogo da cui si collegano i magistrati è Camera di Consiglio a tutti gli effetti di legge.
Rimane la facoltà per il Giudice di disporre lo svolgimento dell’udienza mediante trattazione scritta o trattazione in videoconferenza. Forse sarebbe stato più opportuno che fosse il legislatore a distinguere le udienza nelle quali la trattazione orale è senz’altro superflua (ad esempio la prima udienza di trattazione, quelle in cui il giudice deve decidere sulle istanze istruttorie, le udienze di precisazione delle conclusioni) da quelle in cui la  va assicurata la possibilità alla parte di partecipare all’udienza o comunque è opportuno privilegiare  oralità e immediatezza.
Quanto meno sarebbe stato opportuno consentire agli avvocati idi opporsi in alcuni casi ad una trattazione orale

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